titolo 6° - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO II - MEDICINA DELLO SPORT


Art. 75 Idoneità - Valutazione medica

Il medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni all’integrità psico-fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale.

Commento:
Questo articolo richiama il medico alla correttezza di comportamenti in ogni fase dell’attività sportiva.
In particolare impone al medico di evitare qualsiasi atteggiamento di inerzia soprattutto riguardo a sport che possono frequentemente comportare danni all’idoneità psico-fisica degli atleti.
L’attuale formulazione dell’articolo rafforza il dovere del medico di intervento (il caso tipico è quello del medico di bordo-ring durante gli incontri di boxe): E’ prevista, infatti, la denuncia alle autorità competenti e all’Ordine professionale nel caso in cui la decisione del medico di interruzione dell’attività sportiva incontri difficoltà operative.
Lo scopo della norma è, infatti, quello di difendere, nell'interesse primario della tutela della salute pubblica, le attribuzioni del medico nel campo della medicina sportiva.
I regolamenti delle varie Federazioni sportive nazionali e internazionali devono prevedere disposizioni che permettano l'intervento dei medici per impedire ad un soggetto, in condizioni psicofisiche precarie, di intraprendere o proseguire gli allenamenti e/o le prestazioni agonistiche. La norma deontologica, peraltro, costituisce principalmente un richiamo alla coscienza professionale del medico che non deve mai dimenticare che le sue responsabilità sono quelle di difendere la salute dei suoi assistiti.
Si pensi a questo riguardo alla necessità di non farsi colpevolmente condizionare dai rilevanti interessi economici connessi alla pratica sportiva professionistica.
Il medico deve potere e sapere "fermare", se le condizioni soggettive e oggettive lo impongano, anche un atleta famoso alla vigilia o durante un importante impegno agonistico. Ancora maggiore spazio se possibile, deve essere riconosciuto al medico nella tutela, senza condizione, degli "atleti in erba" cioè dei soggetti in età evolutiva.