titolo 6° - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO II - MEDICINA DELLO SPORT


Art. 74 Accertamento della idoneità fisica

La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.

Commento:
Il capo II del Tit. VI del nuovo codice di deontologia medica, dedicato alla medicina dello sport, assume una particolare pregnanza in relazione alle polemiche che hanno attraversato il mondo dello sport interessando, peraltro, qualunque settore dell’opinione pubblica per quanto riguarda il valore morale ed educativo dello sport e la necessità di tutelare la salute pubblica da interventi medici e farmacologici lesivi della salute stessa.
Per quanto riguarda l’art. 74, che si riferisce al compito del medico di accertare e di certificare l’idoneità fisica allo sport, è opportuno sottolineare l’obbligo innovativo posto a carico del medico di informare in modo adeguato il soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
In precedenza, l’attenzione del legislatore deontologico si era soffermata, esclusivamente, sull’obbligo di obiettività e chiarezza dell’accertamento nell’ottica della tutela della salute e della integrità psichica e fisica del soggetto. Questi obblighi restano pienamente confermati, ma ad essi si aggiunge l’ulteriore compito dell’adeguata informazione.
L'importanza crescente dello "sport" nella società moderna diviene sempre più palese anche se sotto questa generica accezione si possono ricondurre fenomeni e attività sostanzialmente diversi. Sono individuate, infatti, tre aree riconducibili tutte nell'ambito dell'attività sportiva: sport professionistico, sport agonistico e sport non agonistico. E' chiaro che, per ciascuno di questi tre ambiti, diversi per intensità ed efficacia sono i controlli sanitari.
In rapida sintesi possiamo dire che, per quanto riguarda la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica, le disposizioni da applicare sono quelle contenute nel decreto del Ministro della Sanità del 28 febbraio 1983. L'art. 1 del citato decreto prevede che devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche: gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dalla scuola, coloro che svolgono attività sportive organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni sportive nazionali che però non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982, coloro che partecipano ai giochi della gioventù.
Le disposizioni per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica sono contenute nel già citato D.M. 18 febbraio 1982, integrato con il successivo D.M. 28 febbraio 1983. Tali disposizioni, in buona sostanza, individuano i criteri che disciplinano i controlli sanitari di idoneità alle diverse attività sportive agonistiche. La normativa affida l'espletamento dei controlli sanitari relativi all'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla Federazione medico sportiva italiana.
Per quanto concerne l'attività sportiva professionistica occorre tenere presente la legge 23 marzo 1981, n. 91, che all'art. 2 riconosce lo "status" di sportivo professionista agli atleti, agli allenatori ai direttori tecnico sportivi e ai preparatori atletici "che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni".
Le norme delle Federazioni sportive nazionali secondo l'art. 7 della legge predetta devono prevedere l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun sportivo professionista da aggiornare con periodicità almeno semestrale. Esistono poi normative e regole particolari concernenti la tutela sanitaria dei praticanti le singole attività sportive. Ad esempio il D.M. 28 settembre 1982 stabilisce norme per la tutela sanitaria dei giocatori di calcio. Questo quadro normativo fa comprendere quanto importante e diversificato sia il compito del medico nel campo degli accertamenti relativi all'idoneità alle pratiche sportive. La norma deontologica in commento richiama il medico alla necessità, in questo come in tutti gli altri settori della sua attività, di ispirare la sua opera solo a rigidi criteri della tutela della salute dell'interessato. L'attività sportiva, infatti, anche se apporta, nella sua pratica corretta, un indubbio beneficio alla salute psicofisica di chi la svolge, può invece, se praticata in situazione anormale, divenire estremamente pericolosa per l'integrità dell'individuo.
Nelle certificazioni medico sportive devono sempre essere tenuti presente i criteri dell'obiettività e della chiarezza. Nella redazione dei certificati il medico deve dichiarare soltanto circostanze e fatti obiettivi che devono, inoltre, essere dal medico personalmente constatati.
Il requisito della chiarezza è nel campo delle certificazioni medico sportive particolarmente importante, considerando che la persona viene ad essere sottoposta a successivi controlli e che la redazione di un certificato di "inidoneità" può dar luogo ad un ricorso dell'interessato.
Si ricorda che, anche se gli obblighi deontologici costituiscono già di per sè un sufficiente motivo di stretta osservanza della correttezza professionale in questo ambito, esistono anche le disposizioni del codice penale che possono essere applicate (art. 481: "falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità"; art. 480: "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale"; art. 493: "falsità connesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico").