La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e
psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio
con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e
previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica
attività sportiva può comportare.
Commento:
Il capo II del Tit. VI del
nuovo codice di deontologia medica, dedicato alla medicina dello sport, assume
una particolare pregnanza in relazione alle polemiche che hanno attraversato il
mondo dello sport interessando, peraltro, qualunque settore dell’opinione
pubblica per quanto riguarda il valore morale ed educativo dello sport e la
necessità di tutelare la salute pubblica da interventi medici e farmacologici
lesivi della salute stessa.
Per quanto riguarda l’art. 74, che si riferisce
al compito del medico di accertare e di certificare l’idoneità fisica allo
sport, è opportuno sottolineare l’obbligo innovativo posto a carico del medico
di informare in modo adeguato il soggetto sugli eventuali rischi che la
specifica attività sportiva può comportare.
In precedenza, l’attenzione del
legislatore deontologico si era soffermata, esclusivamente, sull’obbligo di
obiettività e chiarezza dell’accertamento nell’ottica della tutela della salute
e della integrità psichica e fisica del soggetto. Questi obblighi restano
pienamente confermati, ma ad essi si aggiunge l’ulteriore compito dell’adeguata
informazione.
L'importanza crescente dello "sport" nella società moderna
diviene sempre più palese anche se sotto questa generica accezione si possono
ricondurre fenomeni e attività sostanzialmente diversi. Sono individuate,
infatti, tre aree riconducibili tutte nell'ambito dell'attività sportiva: sport
professionistico, sport agonistico e sport non agonistico. E' chiaro che, per
ciascuno di questi tre ambiti, diversi per intensità ed efficacia sono i
controlli sanitari.
In rapida sintesi possiamo dire che, per quanto riguarda
la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica, le disposizioni da
applicare sono quelle contenute nel decreto del Ministro della Sanità del 28
febbraio 1983. L'art. 1 del citato decreto prevede che devono essere sottoposti
a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche: gli
alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dalla scuola, coloro
che svolgono attività sportive organizzate dal Coni o da società affiliate alle
Federazioni sportive nazionali che però non siano considerati atleti agonisti ai
sensi del D.M. 18 febbraio 1982, coloro che partecipano ai giochi della
gioventù.
Le disposizioni per la tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica sono contenute nel già citato D.M. 18 febbraio 1982, integrato con il
successivo D.M. 28 febbraio 1983. Tali disposizioni, in buona sostanza,
individuano i criteri che disciplinano i controlli sanitari di idoneità alle
diverse attività sportive agonistiche. La normativa affida l'espletamento dei
controlli sanitari relativi all'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla
Federazione medico sportiva italiana.
Per quanto concerne l'attività sportiva
professionistica occorre tenere presente la legge 23 marzo 1981, n. 91, che
all'art. 2 riconosce lo "status" di sportivo professionista agli atleti, agli
allenatori ai direttori tecnico sportivi e ai preparatori atletici "che
esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità
nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni".
Le norme delle
Federazioni sportive nazionali secondo l'art. 7 della legge predetta devono
prevedere l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun sportivo
professionista da aggiornare con periodicità almeno semestrale. Esistono poi
normative e regole particolari concernenti la tutela sanitaria dei praticanti le
singole attività sportive. Ad esempio il D.M. 28 settembre 1982 stabilisce norme
per la tutela sanitaria dei giocatori di calcio. Questo quadro normativo fa
comprendere quanto importante e diversificato sia il compito del medico nel
campo degli accertamenti relativi all'idoneità alle pratiche sportive. La norma
deontologica in commento richiama il medico alla necessità, in questo come in
tutti gli altri settori della sua attività, di ispirare la sua opera solo a
rigidi criteri della tutela della salute dell'interessato. L'attività sportiva,
infatti, anche se apporta, nella sua pratica corretta, un indubbio beneficio
alla salute psicofisica di chi la svolge, può invece, se praticata in situazione
anormale, divenire estremamente pericolosa per l'integrità
dell'individuo.
Nelle certificazioni medico sportive devono sempre essere
tenuti presente i criteri dell'obiettività e della chiarezza. Nella redazione
dei certificati il medico deve dichiarare soltanto circostanze e fatti obiettivi
che devono, inoltre, essere dal medico personalmente constatati.
Il requisito
della chiarezza è nel campo delle certificazioni medico sportive particolarmente
importante, considerando che la persona viene ad essere sottoposta a successivi
controlli e che la redazione di un certificato di "inidoneità" può dar luogo ad
un ricorso dell'interessato.
Si ricorda che, anche se gli obblighi
deontologici costituiscono già di per sè un sufficiente motivo di stretta
osservanza della correttezza professionale in questo ambito, esistono anche le
disposizioni del codice penale che possono essere applicate (art. 481: "falsità
ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità";
art. 480: "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale"; art. 493:
"falsità connesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio
pubblico").