Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non
può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Commento:
Questo articolo costituisce
una applicazione del generale principio del rispetto del rapporto di fiducia che
deve intercorrere tra medico e cittadino. Nel caso di specie non esiste alcuna
norma giuridica cui fare riferimento, pertanto assume particolare rilevanza la
normativa deontologica.
In buona sostanza il medico chiamato per necessità o
urgenza a intervenire su un paziente in cura da altro collega, non può
pretendere, solo per questo, di essere prescelto per la continuazione della
cura.
A ben vedere si tratta null’altro che della applicazione di due
principi deontologici che privilegiano il rapporto di fiducia tra medico e
paziente e di colleganza, rapporto quest’ultimo di correttezza tra colleghi
anche al di fuori dell’esercizio professionale.