Art 28 Assistenza.htmtitolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL CITTADINO


Art. 27 Fornitura di medicinali

Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.