titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO
Ogni forma di comparaggio è vietata.
Commento:
Gli artt. 27 e 28 del codice
di deontologia medica rispondono a uno stesso principio e costituiscono aspetti
similari del rapporto tra norme penali e norme deontologiche. L’art. 102 del
T.U. LL.SS. proibisce al medico, iscritto all’albo, qualsiasi convenzione per la
partecipazione agli utili di una farmacia. Allo stesso modo l’art. 170 del
T.U.LL.SS. attribuisce rilevanza penale al cosiddetto comparaggio, cioè il
ricevere per sé o per altri denaro o altra utilità o accettarne la promessa allo
scopo di agevolare con prescrizioni mediche o in altro modo la diffusione di
specialità medicinali o di prodotti ad uso terapeutico.
Si è discusso sulla
opportunità o meno di inserire questi due articoli, in quanto da alcuni è stato
rilevato che siamo in presenza di obblighi di carattere penale e di correlative
sanzioni della stessa natura. E’ prevalsa, però, l’opinione di inserire in due
specifici articoli questi divieti, onde rimarcare in modo evidente che l’estrema
gravità di questi comportamenti non si limita soltanto alla sfera penale, ma
coinvolge l’etica stessa della medicina, costituendo una violazione gravissima
della dignità e del decoro della professione.