titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAP II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL CITTADINO


Art. 28 Comparaggio

Ogni forma di comparaggio è vietata.

Commento:
Gli artt. 27 e 28 del codice di deontologia medica rispondono a uno stesso principio e costituiscono aspetti similari del rapporto tra norme penali e norme deontologiche. L’art. 102 del T.U. LL.SS. proibisce al medico, iscritto all’albo, qualsiasi convenzione per la partecipazione agli utili di una farmacia. Allo stesso modo l’art. 170 del T.U.LL.SS. attribuisce rilevanza penale al cosiddetto comparaggio, cioè il ricevere per sé o per altri denaro o altra utilità o accettarne la promessa allo scopo di agevolare con prescrizioni mediche o in altro modo la diffusione di specialità medicinali o di prodotti ad uso terapeutico.
Si è discusso sulla opportunità o meno di inserire questi due articoli, in quanto da alcuni è stato rilevato che siamo in presenza di obblighi di carattere penale e di correlative sanzioni della stessa natura. E’ prevalsa, però, l’opinione di inserire in due specifici articoli questi divieti, onde rimarcare in modo evidente che l’estrema gravità di questi comportamenti non si limita soltanto alla sfera penale, ma coinvolge l’etica stessa della medicina, costituendo una violazione gravissima della dignità e del decoro della professione.