I trattamenti che comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
Commento:
L’attuale formulazione
dell’articolo rispecchia quasi completamente il vecchio testo del 1995, a parte
l’aggiunta "… e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al
malato o di alleviarne le sofferenze" e tutelarne, per quanto possibile, la
qualità della vita.
Si è inteso, in tal modo, sottolineare e precisare che
il trattamento di particolare rilievo debba essere finalizzato in maniera
esclusiva al beneficio clinico del malato per alleviarne le sofferenze.
Si
tratta, quindi, di trattamenti che responsabilizzano il medico nella valutazione
più attenta delle conseguenti indicazioni terapeutiche.
L'articolo vuole
chiarire che il medico nel suo incontro con la malattia inguaribile non deve mai
perdere di vista la dignità dell'uomo.
Il paziente non deve mai divenire "un
campo di battaglia" di una contesa fra il medico e la morte: in questo modo la
medicina rischia di diventare pratica freddamente tecnologica e
parossisticamente competitiva.