titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO V - OBBLIGHI PROFESSIONALI


Art. 16 Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico ha l’obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.

Commento:
Con questo articolo l’Ordine professionale rivendica con piena coscienza il proprio compito di garante insostituibile dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente del medico e dell’odontoiatra, in ferma opposizione ad alcune iniziative legislative che lo vorrebbero esautorare da questo compito fondamentale per relegarlo a un mero ruolo notarile.
E' giusto, peraltro, osservare che il progresso continuo ed estremamente veloce della scienza medica, il diversificarsi sempre più delle varie branche di specializzazione non possono permettere al singolo medico, benchè diligente e coscienzioso, di essere al corrente di tutte le acquisizioni scientifiche. Si deve rilevare, però, che l'obbligo di aggiornamento si sostanzia più che altro in una "tensione morale" che deve spingere il medico a migliorare le proprie conoscenze per offrire ai pazienti prestazioni professionali il più possibile adeguate alle loro necessità.
L'obbligo dell'aggiornamento professionale ha rilevanza anche deontologica: si ritiene che alcune mancanze professionali causate dalla scarsa preparazione culturale, provocata dal trascurato aggiornamento, possano costituire oggetto di procedimento disciplinare a carico del medico che se ne renda colpevole. Inoltre il medico che non si preoccupi di mantenersi aggiornato può procurare discredito all'intera categoria concedendo all’Ordine la facoltà di intervenire disciplinarmente.
Dopo aver sottolineato che, comunque, è la coscienza professionale del medico che deve costituire il primo fondamentale stimolo per soddisfare l’esigenza di aggiornamento e di formazione permanente, è opportuno rilevare che quest'obbligo ha rilevanza anche giuridica e che la sua violazione può essere considerata anche come colpa professionale in senso tecnico. L'art. 2 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, prevede esplicitamente, tra gli obiettivi da perseguire, la formazione professionale permanente nonchè l'aggiornamento scientifico culturale del personale del S.S.N..