titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO IV - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI


Art. 13 Pratiche non convenzionali- Denuncia di abusivismo

La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.

Commento
E’ stato inserito nell’impianto dell’attuale codice all’art. 13 l’argomento relativo alla pratiche non convenzionali.
Il precedente codice inseriva questa materia al Titolo V "Rapporti con i terzi", Capo II – Partecipazione ad attività economiche. Denuncia dell’abusivismo. Si è ritenuto, al contrario, opportuno che l’ambito delle pratiche non convenzionali che ha assunto ormai una portata anche di tipo economico rilevantissima si collochi meglio nell’attuale Capo III "Obblighi peculiari del medico", proprio a sottolineare quelli che sono i doveri del medico, laddove si trovi a dover rispondere a specifiche richieste del cittadino relative a trattamenti non riconosciuti dalla medicina ufficiale.
L’art. 13 è estremamente chiaro nella sua formulazione, in quanto sottolinea il principio di autoregolamentazione della responsabilità professionale del medico che assume carattere più incisivo laddove si tratti di terapie non convenzionali. Il medico dovrà impegnarsi a far sì che il cittadino non si sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia, perseguendo illusorie speranze di guarigione.
I trattamenti della medicina cosiddetta non convenzionale sono un argomento che ha investito direttamente e recentemente la Federazione. La Commissione appositamente nominata al fine di approfondire questo delicato argomento è arrivata alla conclusione di non potere più ignorare un ambito di esercizio medico estremamente ampio, fondato su una richiesta sempre più crescente della popolazione. In questo senso la Federazione ha consentito agli Ordini provinciali di riportare in elenchi conservati presso l’Ordine - a fini esclusivamente cognitivi e non certamente valutativi - i nominativi di tutti quei medici che esercitano le diverse pratiche non convenzionali.
Si è inteso con questa iniziativa ribadire, comunque, che l’esercizio di pratiche non convenzionali è riservato ai medici.