La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro
e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo
ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo
restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre
il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede
l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a
qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche
nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico
venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è
obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico
che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne
denuncia anche all’Ordine di appartenenza.
Commento
E’ stato inserito nell’impianto
dell’attuale codice all’art. 13 l’argomento relativo alla pratiche non
convenzionali.
Il precedente codice inseriva questa materia al Titolo V
"Rapporti con i terzi", Capo II – Partecipazione ad attività economiche.
Denuncia dell’abusivismo. Si è ritenuto, al contrario, opportuno che l’ambito
delle pratiche non convenzionali che ha assunto ormai una portata anche di tipo
economico rilevantissima si collochi meglio nell’attuale Capo III "Obblighi
peculiari del medico", proprio a sottolineare quelli che sono i doveri del
medico, laddove si trovi a dover rispondere a specifiche richieste del cittadino
relative a trattamenti non riconosciuti dalla medicina ufficiale.
L’art. 13
è estremamente chiaro nella sua formulazione, in quanto sottolinea il principio
di autoregolamentazione della responsabilità professionale del medico che assume
carattere più incisivo laddove si tratti di terapie non convenzionali. Il medico
dovrà impegnarsi a far sì che il cittadino non si sottragga a specifici
trattamenti di comprovata efficacia, perseguendo illusorie speranze di
guarigione.
I trattamenti della medicina cosiddetta non convenzionale sono un
argomento che ha investito direttamente e recentemente la Federazione. La
Commissione appositamente nominata al fine di approfondire questo delicato
argomento è arrivata alla conclusione di non potere più ignorare un ambito di
esercizio medico estremamente ampio, fondato su una richiesta sempre più
crescente della popolazione. In questo senso la Federazione ha consentito agli
Ordini provinciali di riportare in elenchi conservati presso l’Ordine - a fini
esclusivamente cognitivi e non certamente valutativi - i nominativi di tutti
quei medici che esercitano le diverse pratiche non convenzionali.
Si è inteso
con questa iniziativa ribadire, comunque, che l’esercizio di pratiche non
convenzionali è riservato ai medici.