Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone,
anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico
deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve
preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali
rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di
banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della
riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
Commento
Ricollegandosi a quanto detto
per l’articolo precedente, l’art. 11 viene modificato sostanzialmente rispetto
al precedente del codice del 1995.
Il titolo, infatti, da "Cartelle cliniche
e documentazione" si trasforma in "Comunicazione e diffusione dati" proprio per
sottolineare la delicatissima responsabilità che vede spesso il medico in prima
linea nella trasmissione, comunicazione e diffusione di quanto viene a sua
conoscenza, per la qualifica che egli stesso riveste.
Quindi un momento
delicatissimo che, con l’art. 11, riceve una tutela specifica e decisamente
rafforzata rispetto al passato. E’ storia recente il problema connesso alla
diffusione di bollettini medici riguardanti soggetti di particolare
notorietà.
Viene sottolineato con maggiore forza rispetto al passato, anche
se il tema del consenso è materia che già nel codice del 1995 ha costituito
elemento di svolta di tutta la normativa deontologica, la necessità
dell’acquisizione preventiva del consenso sia dell’interessato che,
eventualmente, dei legali rappresentanti nel caso si renda necessaria la
diffusione di bollettini medici.