titolo 2° DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO III - OBBLIGHI PECULIARI DEL MEDICO


Art. 11 Comunicazione e diffusione di dati

Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

Commento
Ricollegandosi a quanto detto per l’articolo precedente, l’art. 11 viene modificato sostanzialmente rispetto al precedente del codice del 1995.
Il titolo, infatti, da "Cartelle cliniche e documentazione" si trasforma in "Comunicazione e diffusione dati" proprio per sottolineare la delicatissima responsabilità che vede spesso il medico in prima linea nella trasmissione, comunicazione e diffusione di quanto viene a sua conoscenza, per la qualifica che egli stesso riveste.
Quindi un momento delicatissimo che, con l’art. 11, riceve una tutela specifica e decisamente rafforzata rispetto al passato. E’ storia recente il problema connesso alla diffusione di bollettini medici riguardanti soggetti di particolare notorietà.
Viene sottolineato con maggiore forza rispetto al passato, anche se il tema del consenso è materia che già nel codice del 1995 ha costituito elemento di svolta di tutta la normativa deontologica, la necessità dell’acquisizione preventiva del consenso sia dell’interessato che, eventualmente, dei legali rappresentanti nel caso si renda necessaria la diffusione di bollettini medici.