Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
Commento:
Tale norma può considerarsi di completamento e di chiusura del capo relativo
alla informazione e al consenso del paziente.
In essa, infatti, viene
esplicitamente previsto il dovere del medico di intervenire anche in assenza del
consenso dell'interessato che versi in stato di incapacità a manifestare la
propria volontà, ove il trattamento rivesta caratteri di improcrastinabile
necessità e vi sia pericolo della vita.
Nel caso di specie, come già indicato
in sede di commento del precedente art.31, il medico ha un vero obbligo
giuridico di effettuare i necessari trattamenti: l'omissione sarebbe fonte di
gravi responsabilità civili e penali.
E' opportuno rammentare che, comunque,
per la legittimità dell'intervento medico senza il necessario consenso devono
ricorrere entrambe le condizioni su indicate (necessità e urgenza implicanti
gravi rischi per la salute o di vita e incapacità del paziente ad esprimere
consenso).
Pertanto, nella fattispecie in cui l'incapacità dell'assistito sia
solo momentanea e l'intervento non rivesta caratteri di indifferibilità, il
medico dovrà rinviare il trattamento.
Va rilevato, riguardo a tali
fattispecie, che in ambito giurisprudenziale non viene riconosciuta alcuna
validità al cosiddetto consenso presunto del quale, tra l'altro, parte della
dottrina ha evidenziato l'equivocità. A volte, viene indicato come sinonimo di
consenso implicito; altre come "consenso non necessario, che in mancanza di
quello reale si darebbe presunto nella supposizione che il paziente avrebbe
consentito se lo avesse potuto"; altre ancora, con una caratterizzazione
teleologica per cui, secondo alcuni, si può parlare di consenso presunto in
quanto il medico agisce nell'interesse del paziente.