titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSO


Art. 35 Assistenza d'urgenza

Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.

Commento:

Tale norma può considerarsi di completamento e di chiusura del capo relativo alla informazione e al consenso del paziente.
In essa, infatti, viene esplicitamente previsto il dovere del medico di intervenire anche in assenza del consenso dell'interessato che versi in stato di incapacità a manifestare la propria volontà, ove il trattamento rivesta caratteri di improcrastinabile necessità e vi sia pericolo della vita.
Nel caso di specie, come già indicato in sede di commento del precedente art.31, il medico ha un vero obbligo giuridico di effettuare i necessari trattamenti: l'omissione sarebbe fonte di gravi responsabilità civili e penali.
E' opportuno rammentare che, comunque, per la legittimità dell'intervento medico senza il necessario consenso devono ricorrere entrambe le condizioni su indicate (necessità e urgenza implicanti gravi rischi per la salute o di vita e incapacità del paziente ad esprimere consenso).
Pertanto, nella fattispecie in cui l'incapacità dell'assistito sia solo momentanea e l'intervento non rivesta caratteri di indifferibilità, il medico dovrà rinviare il trattamento.
Va rilevato, riguardo a tali fattispecie, che in ambito giurisprudenziale non viene riconosciuta alcuna validità al cosiddetto consenso presunto del quale, tra l'altro, parte della dottrina ha evidenziato l'equivocità. A volte, viene indicato come sinonimo di consenso implicito; altre come "consenso non necessario, che in mancanza di quello reale si darebbe presunto nella supposizione che il paziente avrebbe consentito se lo avesse potuto"; altre ancora, con una caratterizzazione teleologica per cui, secondo alcuni, si può parlare di consenso presunto in quanto il medico agisce nell'interesse del paziente.