titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSO


Art. 31 Informazione a terzi

L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Commento:
L’art. 31 deve leggersi alla luce della recente formulazione dell’art. 9 sul segreto professionale che, come già detto, è stato rielaborato secondo i principi normativi a tutela dei dati personali.
L’art. 31 sottolinea che l’informazione a terzi è ammessa soltanto sulla base di un consenso espresso esplicitamente dal paziente, fatto salvo quanto costituisce giusta causa di rivelazione al di fuori delle previsioni di legge, che all’art. 9 sono chiaramente esplicitate nei punti a), b) e c).
Il combinato disposto dell’art. 31 e dell’art. 9 è da ricondursi alla previsione della legge n. 675 del 1996. In particolare è da sottolineare il punto c), laddove si afferma che l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell’interessato consente, previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, di procedere alla informativa.
In sede di dibattito si è posto il problema della tempestività che l’autorizzazione richiesta al Garante dovrebbe evidentemente avere per consentire di arrivare a un concreto risultato di salvaguardia del terzo.
Come è stato già precisato, gli attuali mezzi di comunicazione consentono un rapporto immediato con il Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando l’autorizzazione in via generale emanata dall’autorità Garante stessa con il provvedimento n. 2 del 1997.
L’art. 31 che nel 1° comma affronta la questione in termini generali, nel 2° comma più specificamente intende dare una guida al medico dipendente che quotidianamente si trova a dover affrontare il problema dell’informazione del paziente ricoverato.
In questo caso sarà lo stesso medico a raccogliere i nominativi delle persone che il paziente ha indicato quali atte a ricevere la comunicazione sui dati relativi alla propria salute, e ai dati sensibili secondo l’art. 23 della legge 675/96.