titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO
L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto
all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di
altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli
eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a
ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Commento:
L’art. 31 deve leggersi alla
luce della recente formulazione dell’art. 9 sul segreto professionale che, come
già detto, è stato rielaborato secondo i principi normativi a tutela dei dati
personali.
L’art. 31 sottolinea che l’informazione a terzi è ammessa soltanto
sulla base di un consenso espresso esplicitamente dal paziente, fatto salvo
quanto costituisce giusta causa di rivelazione al di fuori delle previsioni di
legge, che all’art. 9 sono chiaramente esplicitate nei punti a), b) e c).
Il
combinato disposto dell’art. 31 e dell’art. 9 è da ricondursi alla previsione
della legge n. 675 del 1996. In particolare è da sottolineare il punto c),
laddove si afferma che l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi,
anche nel caso di diniego dell’interessato consente, previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali, di procedere alla
informativa.
In sede di dibattito si è posto il problema della tempestività
che l’autorizzazione richiesta al Garante dovrebbe evidentemente avere per
consentire di arrivare a un concreto risultato di salvaguardia del
terzo.
Come è stato già precisato, gli attuali mezzi di comunicazione
consentono un rapporto immediato con il Garante per la protezione dei dati
personali, ferma restando l’autorizzazione in via generale emanata dall’autorità
Garante stessa con il provvedimento n. 2 del 1997.
L’art. 31 che nel 1° comma
affronta la questione in termini generali, nel 2° comma più specificamente
intende dare una guida al medico dipendente che quotidianamente si trova a dover
affrontare il problema dell’informazione del paziente ricoverato.
In questo
caso sarà lo stesso medico a raccogliere i nominativi delle persone che il
paziente ha indicato quali atte a ricevere la comunicazione sui dati relativi
alla propria salute, e ai dati sensibili secondo l’art. 23 della legge 675/96.