Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino
certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere
certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia
direttamente constatato.
Commento:
Tra le funzioni fondamentali
del medico va ricompresa quella certificativa. Attraverso il certificato il
medico formula un'attestazione di fatti biologici tecnicamente
obiettivati.
Il certificato in taluni casi deve, peraltro, riportare anche
una valutazione del dato obiettivo constatato, valutazione che andrà svolta, a
seconda della necessità, in riferimento alla idoneità al lavoro, alla frequenza
scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti.
I
certificati medici vanno distinti dalle prescrizioni poichè nei primi l'elemento
prevalente è quello della dichiarazione di verifica di determinati stati e non
l'indicazione della necessità di una determinata terapia.
Tra i due documenti
vi è comunque un medesimo nesso concettuale costituito dal giudizio clinico su
cui si fonda sia il certificato che la prescrizione.
Per una definizione dal
punto di vista giuridico della certificazione medica, per la determinazione
dell'efficacia probatoria della stessa e per le conseguenze che ne possono
derivare appaiono significative le massime di sentenze che di seguito
riportiam
Cass. - Sez. V, 3 luglio 1979 - "Affinchè un documento proveniente
da un medico possa qualificarsi certificato medico, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 481 C.P., è necessario che il suo contenuto rappresenti in tutto
o in parte una "certificazione", cioè che attesti fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità".
Cass. - 8 ottobre 1957 - " Anche nel giudizio
medico può cogliersi la deformazione della verità che costituisce l'elemento
obiettivo del reato di cui all'art. 481 C.P., quando in esso sia implicita la
rappresentazione non corrispondente al vero dei fatti morbosi che ne sono il
presupposto; pertanto il reato di falsità in certificati sanitari sussiste non
solo quando la falsità incida nell'attestazione delle attività svolte in
concreto dall'autore del documento, ma anche quando essa concerna i presupposti
di fatto esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio
diagnostico o terapeutico".
Corte dei Conti - Sezioni riunite - 11 gennaio
1993 - "La presunzione di verità fino a querela di falso ex artt. 2699 e 2700
c.c. deve ritenersi limitata ai fatti oggetto di certificazione e non anche ai
giudizi o agli effetti ulteriori dei fatti stessi, con la conseguenza che, in
quanto dichiarazione di scienza, il certificato medico può espletare la sua
efficacia probatoria privilegiata anche nel processo ma limitatamente ai fatti
oggetto di certificazioni e non anche quanto agli effetti ulteriori che non
potevano essere percepiti o previsti dall'ufficiale certificatore al momento
dell'accertamento; e, pertanto, in ordine alla natura e ai limiti invalidanti
delle infermità accertate, il certificato medico che ha dato poi luogo a
provvedimenti di congedo o aspettativa è un semplice mezzo di prova per vincere
il quale non occorre lo strumento della querela di falso e invece concorre con
ogni altro mezzo di prova alla formazione del convincimento del giudice."
La
certificazione attestante talune infermità (sindrome ansiosa, ulcera gastrica,
distonia vegetativa ecc. ) - di per sè comportante astrattamente un giudizio di
infermità invalidante e di impedimento delle prestazioni lavorative - deve
essere valutata anche alla luce delle prove contrarie."Cass. - Sez. VI Penale -
24 maggio 1977 e Sez. V Penale - 16 febbraio 1981 - " Il reato di falsità
ideologica in certificazioni amministrative deve ritenersi sussistente in tutti
i suoi elementi quando il giudizio diagnostico espresso dal medico certificante
si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel
giudizio medesimo, che siano non rispondenti al vero e che ciò sia conosciuto da
colui che ne fa attestazione".
Essendo la veridicità requisito sostanziale,
fondamentale del certificato, possono interessare i medici, a seconda della
qualifica giuridica che assumano nell'esercizio professionale (quale pubblico
ufficiale o incaricato di un pubblico servizio: il certificato ha natura di
pubblico atto; quale esercente un servizio di pubblica necessità: il certificato
è scrittura privata) i reati di falso previsti negli artt. da 476 a 493 bis del
codice penale.
L'art. 22 del codice deontologico fissa per il medico una
serie di precisi obblighi concernenti la certificazione.
- Obbligo del
rilascio del certificato su richiesta del paziente e direttamente al paziente
medesimo
Il medico non può rifiutare la consegna diretta al paziente di un
certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto
che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie
convenzioni (es. di medicina generale ) e/o previsti da precise disposizioni di
legge, o semplicemente facoltativo, cioè destinato a un uso strettamente
privato.
Il certificato è da consegnare al soggetto cui si riferisce (o al
suo legale rappresentante o a persona indicata espressamente dal paziente) o ad
altro richiedente cui la legge ne riconosca il diritto.
Se altra persona
chiede a nome del paziente la consegna del certificato il medico deve accertarsi
che tale consegna corrisponda alla volontà del paziente.
- Obbligo della
corrispondenza del certificato alle constatazioni dirette effettuate dal
medico
Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto
riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. Poichè il
certificato è redatto previa richiesta del paziente e può riportare sintomi
riferiti dallo stesso, non sempre obiettivabili, il medico, nella certificazione
stessa, deve distinguere tra quanto obiettivamente da lui riscontrato e quanto
riferito.
Il certificato contiene, inoltre, un giudizio clinico che si forma
sulla base dei dati rilevati e indicati e che si compone di diagnosi e
prognosi.
E' opportuno che il medico giustifichi la formulazione di detto
giudizio clinico sulla base della valutazione dei dati rilevati e di quelli
forniti dal paziente.
Il nuovo codice non esplicita più il divieto del
rilascio dei certificati di compiacenza in quanto si è ritenuto tale divieto
implicito nell'obbligo del requisito della veridicità che connota la
certificazione e la cui inosservanza costituisce, evidentemente, grave
violazione dell'affidamento che viene riposto nella attestazione medica, quindi
della stessa credibilità della funzione del medico.