Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Commento:
In questo articolo viene
sottolineata la posizione che deve assumere il medico laddove, nell’interesse
della salute del paziente, debba mettere a disposizione i documenti e i dati in
suo possesso, sia del paziente sia dei legali rappresentanti o, comunque, di
chiunque altro venga dal paziente indicato per iscritto.
La lettura di questo
articolo risente oggi dell’emanazione della legge sulla riservatezza dei dati
personali, n. 675/96, che è stata un punto di svolta relativamente alla tutela
dei dati clinici.
La problematica relativa al trattamento dei dati sensibili
del paziente che in precedenza, con il codice deontologico del 1995, era
esclusivamente regolata da generali principi non normativi di tutela della
riservatezza dei dati stessi, oggi, in presenza di un intervento legislativo
specifico è da interpretare sottolineando la posizione di titolarità del
cittadino riguardo alla propria documentazione clinica. La disponibilità e
divulgazione di detti elementi resta completamente a disposizione del soggetto
interessato.
Per quanto attiene alla documentazione clinica relativa a un
paziente, quindi, per l'uso e la diffusione della stessa, al di là della
individuazione a livello giuridico del soggetto titolare di un diritto di
proprietà sulla medesima, nella prospettiva di un comportamento
deontologicamente corretto, è necessario porre come criterio direttivo
l'interesse esclusivo del malato.
Non sono perciò giustificabili
comportamenti volti a ostacolare o impedire la conoscenza da parte del paziente
della documentazione relativa al suo stato di salute. Nè simili atteggiamenti
possono trovare idonea giustificazione con il ricorso al segreto professionale o
con la tutela della riservatezza. In ordine alla riservatezza, infatti, il
paziente cui la documentazione si riferisce, o il suo legale rappresentante può
legittimamente disporre della documentazione che riguarda il suo stato di salute
e, per ciò che attiene al segreto professionale, questo non può evidentemente
riguardare il diretto interessato il cui stato di salute è l'oggetto della
documentazione.