titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO I - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO


Art. 21 Documentazione clinica

Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Commento:
In questo articolo viene sottolineata la posizione che deve assumere il medico laddove, nell’interesse della salute del paziente, debba mettere a disposizione i documenti e i dati in suo possesso, sia del paziente sia dei legali rappresentanti o, comunque, di chiunque altro venga dal paziente indicato per iscritto.
La lettura di questo articolo risente oggi dell’emanazione della legge sulla riservatezza dei dati personali, n. 675/96, che è stata un punto di svolta relativamente alla tutela dei dati clinici.
La problematica relativa al trattamento dei dati sensibili del paziente che in precedenza, con il codice deontologico del 1995, era esclusivamente regolata da generali principi non normativi di tutela della riservatezza dei dati stessi, oggi, in presenza di un intervento legislativo specifico è da interpretare sottolineando la posizione di titolarità del cittadino riguardo alla propria documentazione clinica. La disponibilità e divulgazione di detti elementi resta completamente a disposizione del soggetto interessato.
Per quanto attiene alla documentazione clinica relativa a un paziente, quindi, per l'uso e la diffusione della stessa, al di là della individuazione a livello giuridico del soggetto titolare di un diritto di proprietà sulla medesima, nella prospettiva di un comportamento deontologicamente corretto, è necessario porre come criterio direttivo l'interesse esclusivo del malato.
Non sono perciò giustificabili comportamenti volti a ostacolare o impedire la conoscenza da parte del paziente della documentazione relativa al suo stato di salute. Nè simili atteggiamenti possono trovare idonea giustificazione con il ricorso al segreto professionale o con la tutela della riservatezza. In ordine alla riservatezza, infatti, il paziente cui la documentazione si riferisce, o il suo legale rappresentante può legittimamente disporre della documentazione che riguarda il suo stato di salute e, per ciò che attiene al segreto professionale, questo non può evidentemente riguardare il diretto interessato il cui stato di salute è l'oggetto della documentazione.