titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO I - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO


Art. 18 Competenza professionale

Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Commento:
Questo articolo deve essere letto alla luce del principio enunciato nel precedente concernente la necessità del massimo rispetto dei diritti del cittadino da parte del medico.
Nell’articolo viene chiaramente enunciato l’obbligo del medico di garantire il massimo impegno e il massimo scrupolo in tutti i suoi rapporti professionali con il cittadino.
Nel primo comma dell’articolo è stato anche inserito il principio che il medico non deve assumersi obblighi, si intende di risultato professionale, che non sia in condizione di soddisfare .
Viene anche enunciata chiaramente la necessità di un rapporto stretto con il cittadino attraverso l’approfondito colloquio e la necessità dell’utilizzazione di tutto il tempo necessario per garantire i risultati attesi.
Il rapporto medico-cittadino deve essere caratterizzato sia dalla puntuale e completa informazione, sia dalla necessità dell’utilizzazione di terminologie comprensibili, che non allontanino il cittadino dal medico e che, principalmente, gli garantiscano la possibilità di comprendere correttamente le informazioni e le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative fornite dal professionista.
Anche da tale norma emerge la scelta operata a favore di un modello di medicina che viene definito dal C.N.B. "della beneficialità". Secondo tale modello "viene riconosciuto come imprescindibile l'impegno morale del singolo professionista ad agire nell'interesse del malato, considerato nella sua globalità. Sempre in questo modello la tutela della salute personale (salute che non coincide con la riparazione di un ingranaggio guasto nè con la normalizzazione di un parametro biologico alterato) esige una significativa comprensione dei vissuti, delle speranze, delle paure di chi soffre e perciò richiede che il medico possieda e coltivi alcune qualità umane (capacità d'ascolto e di dialogo, sensibilità psicologica, delicatezza di tatto) che lo abilitino ad adempiere ai suoi doveri professionali". (La nostra società e i modelli di medicina - CNB 20 giugno 1992 - Informazione e consenso all'atto medico).
L'art. 18 va considerato anche come un interessante esempio di trasposizione in termini deontologici di obblighi giuridici.
Il primo comma dell'articolo in esame, laddove sancisce il dovere del medico di "garantire al paziente impegno e competenza professionale", opera, infatti, in termini sintetici ed efficaci una individuazione del modello comportamentale in grado di evitare al medico ciò che in campo giuridico è la responsabilità per colpa professionale che, come è noto, può derivare da negligenza, imperizia o imprudenza.