Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo
obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare
i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario
per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi
delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini
comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per
quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di
fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere
efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al
caso in esame.
Commento:
Questo articolo deve essere
letto alla luce del principio enunciato nel precedente concernente la necessità
del massimo rispetto dei diritti del cittadino da parte del
medico.
Nell’articolo viene chiaramente enunciato l’obbligo del medico di
garantire il massimo impegno e il massimo scrupolo in tutti i suoi rapporti
professionali con il cittadino.
Nel primo comma dell’articolo è stato anche
inserito il principio che il medico non deve assumersi obblighi, si intende di
risultato professionale, che non sia in condizione di soddisfare .
Viene
anche enunciata chiaramente la necessità di un rapporto stretto con il cittadino
attraverso l’approfondito colloquio e la necessità dell’utilizzazione di tutto
il tempo necessario per garantire i risultati attesi.
Il rapporto
medico-cittadino deve essere caratterizzato sia dalla puntuale e completa
informazione, sia dalla necessità dell’utilizzazione di terminologie
comprensibili, che non allontanino il cittadino dal medico e che,
principalmente, gli garantiscano la possibilità di comprendere correttamente le
informazioni e le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
fornite dal professionista.
Anche da tale norma emerge la scelta operata a
favore di un modello di medicina che viene definito dal C.N.B. "della
beneficialità". Secondo tale modello "viene riconosciuto come imprescindibile
l'impegno morale del singolo professionista ad agire nell'interesse del malato,
considerato nella sua globalità. Sempre in questo modello la tutela della salute
personale (salute che non coincide con la riparazione di un ingranaggio guasto
nè con la normalizzazione di un parametro biologico alterato) esige una
significativa comprensione dei vissuti, delle speranze, delle paure di chi
soffre e perciò richiede che il medico possieda e coltivi alcune qualità umane
(capacità d'ascolto e di dialogo, sensibilità psicologica, delicatezza di
tatto) che lo abilitino ad adempiere ai suoi doveri professionali". (La nostra
società e i modelli di medicina - CNB 20 giugno 1992 - Informazione e consenso
all'atto medico).
L'art. 18 va considerato anche come un interessante esempio
di trasposizione in termini deontologici di obblighi giuridici.
Il primo
comma dell'articolo in esame, laddove sancisce il dovere del medico di
"garantire al paziente impegno e competenza professionale", opera, infatti, in
termini sintetici ed efficaci una individuazione del modello comportamentale in
grado di evitare al medico ciò che in campo giuridico è la responsabilità per
colpa professionale che, come è noto, può derivare da negligenza, imperizia o
imprudenza.