De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo
vigente)
Aggiornamento alla GU 17/10/2000
310. SANITA' PUBBLICA
R) Servizio sanitario nazionale
D.L. 17 febbraio
1998, n. 23 (1).
Disposizioni urgenti
in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e
altre misure in
materia sanitaria (1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1998, n. 39 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 aprile 1998, n. 94 (Gazz. Uff. 14
aprile 1998, n. 86), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1, inoltre, ha così disposto: «2. Con i
decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei
princìpi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, come modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della
riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche».
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente
circolare:
- Ministero dell'interno: Circ. 14 settembre 1998, n. F.L.24/98.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a
disciplinare, in via eccezionale, la sperimentazione clinica del «multitrattamento
Di Bella» e l'impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche non autorizzate,
per far fronte a una situazione di carattere straordinario determinatasi nel Paese a
seguito del frequente ricorso da parte dei medici, per il trattamento di patologie
oncologiche, a farmaci autorizzati con diverse indicazioni terapeutiche ed alla
conseguente pretesa degli interessati di ottenere, attraverso rimedi giurisdizionali,
l'erogazione gratuita dei farmaci prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13
febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB.
1. Al fine di verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati
secondo il «multitrattamento Di Bella» (MDB), quale definito in atti sottoscritti e
depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della sanità concorda con le
regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni
cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano
reso il proprio consenso informato, secondo protocolli approvati dalla
Commissione oncologica nazionale, sentita la Commissione unica del farmaco,
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico,
nonché presso strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e
dalle province autonome, su richiesta del Ministro della sanità e ritenute idonee, ai
fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica nazionale. Sui protocolli
viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con
decreto del Ministro della sanità.
3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che
effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione
dei farmaci, ivi compresi quelli contenenti princìpi attivi non impiegati nei
medicinali industriali in commercio, da sperimentare e l'istituzione di un centro di
informazione per il pubblico. L'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze
provvede alla preparazione dei medicinali inclusi nel MDB che non
corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali regolarmente in
commercio (2).
4. Il Ministro della sanità verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei
medicinali a fornire gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni
di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure dirette a contenere gli oneri per
la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri ai quali è affidata la
sperimentazione.
5. I medicinali oggetto delle sperimentazioni cliniche di cui al presente articolo,
sia considerati individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottoposti agli
accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754 (3).
6. Gli oneri relativi alla fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività
svolte dall'Amministrazione sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate
all'Istituto superiore di sanità, sono a carico del Ministero della sanità per un
ammontare complessivo non superiore a lire 20 miliardi per l'anno 1998. Gli
ulteriori oneri necessari per l'effettuazione delle sperimentazioni, compresi quelli
per la copertura assicurativa dei pazienti sottoposti al trattamento sperimentale,
sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre
strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando,
rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (4), e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del
Fondo sanitario nazionale (2).
7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a 20
miliardi di lire per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità (2).
8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della
sperimentazione clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purché conformi alla disciplina del presente articolo.
9. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto
previsto dal presente articolo sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco
per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (5), convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648 (5/a) .
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(3) Riportato alla voce Ministero della sanità.
(4) Riportato al n. R/CLXIV.
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(5) Riportato al n. R/CCIII.
(5/a) Per il proseguimento del MDB vedi, ora, l'O.M. 20 novembre 1998,
riportata al n. R/CCXLV.
Art. 2. Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (5), convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non costituisce
riconoscimento della utilità di impiego del medicinale per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (5), convertito
dalla legge 23 dicembre l996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della
Commissione unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla
stessa adottati, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina
prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque,
possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano già disponibili
risultati di studi clinici di fase seconda (6) (1/cost).
(5) Riportato al n. R/CCIII.
(5) Riportato al n. R/CCIII.
(6) Con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n.
22, - 1ª Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima
proposizione, e dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui non prevede l'erogazione a
carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle
patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a
favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità
economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi
e temporali di cui in motivazione.
(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e
dell'art. 3, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 - per i profili diversi da
quelli sui quali si fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale dichiarata con
la presente sentenza relativamente al combinato disposto dall'art. 2, comma 1,
ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4 - 70 e 77 della Costituzione.
Art. 3. Osservanza
delle indicazioni terapeutiche autorizzate.
1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una
specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle
indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste
dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della
sanità.
2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa
informazione del paziente e acquisizione del consenso dello
stesso, impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di
somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da
quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (5), convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali
per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità
di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.
(7). 3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli
atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o
impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purché il paziente
renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati
sono sottoposti a sperimentazione.
(8) .3-bis. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta,
senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico
di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di
richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.
(9). 4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai
commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione
dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi
disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536
(5), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 (6) (1/cost).
5. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo è
oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (7).
(5) Riportato al n. R/CCIII.
(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(8) Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(5) Riportato al n. R/CCIII.
(6) Con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n.
22, - 1ª Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima
proposizione, e dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui non prevede l'erogazione a
carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle
patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a
favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità
economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi
e temporali di cui in motivazione.
(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e
dell'art. 3, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 - per i profili diversi da
quelli sui quali si fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale dichiarata con
la presente sentenza relativamente al combinato disposto dall'art. 2, comma 1,
ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4 - 70 e 77 della Costituzione.
(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
Art 4. Cessione al pubblico di specialità medicinali facenti parte del MDB.
1. Per agevolare il trattamento dei pazienti nell'ipotesi di carattere eccezionale
disciplinata dal comma 3 dell'articolo 3, il Ministro della sanità concorda con le
aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o
con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario
nazionale di specialità medicinali o, senza pregiudizio della tutela brevettuale, di
medicinali generici a base di somatostatina e di octreotide.
2. Il prezzo concordato costituisce, in deroga alla normativa vigente, anche il
prezzo di vendita al pubblico dei medicinali a base di octreotide e di somatostatina
prescritti dai medici ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
3. Sulla base di accordi stipulati dal Ministro della sanità con le associazioni delle
farmacie pubbliche e private, le farmacie consegnano al cliente, in nome e per
conto delle aziende USL, senza alcuna remunerazione o rimborso per la propria
attività professionale, i medicinali di cui al comma 2, previa presentazione di
ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista. La ricetta, compilata
secondo le indicazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 3, deve contenere
esclusivamente l'annotazione: «Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23». Le stesse
disposizioni si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali (7).
4. I farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza
quindicinale, copia delle ricette di medicinali a base di somatostatina e di
octreotide trattenute ai sensi del comma 3.
5. La violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del presente articolo
è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (10).
5-bis. Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a prezzi superiori a quelli
stabiliti ai sensi del comma 2 è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la
multa da 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entità la pena è ridotta fino alla
metà. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei proventi
derivanti dalla cessione illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena
accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici (11).
(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
Art 5. Prescrizione di preparazioni magistrali.
1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere
preparazioni magistrali esclusivamente a base di princìpi attivi descritti nelle
farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti
industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese
dell'Unione europea. La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può
includere princìpi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente
comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale,
regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la
prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere princìpi attivi
diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi
siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi.
Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della
sanità per esigenze di tutela della salute pubblica (10).
2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di princìpi attivi
già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in
commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi
di impiego del principio attivo.
3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al
trattamento medico e
specificare nella ricetta le esigenze particolari che
giustificano il ricorso alla
prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico
dovrà trascrivere, senza
riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di
collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di
richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato
(12).
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse
mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda
ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche,
anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (13).
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è
prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali
industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.
6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del
presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (10).
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(13) Riportato al n. F/XXII.
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
Art. 5-bis. Consenso al trattamento dei dati personali.
1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e
dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il trattamento dei dati personali previsto
dagli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (14). A tal fine il
medico è tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta
e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere utilizzati presso le aziende
sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative e
per scopi epidemiologici e di ricerca.
2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo
15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (14), il Ministero della sanità e le aziende
sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano
esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal
comma 1 (15).
(14) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(14) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(15) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
Art. 5-ter. Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose.
1. È assegnato ai comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di lire 5 miliardi da
destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie
particolarmente onerose. La predetta somma è ripartita fra i comuni tenendo
conto del reddito medio pro capite, secondo modalità e procedure da stabilire con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante l'utilizzo
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF,
iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222 (16). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (15).
(16) Riportata alla voce Enti di culto.
(15) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.