Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Commento:
Si tratta di una serie di
fondamentali attività di interesse generale e d’indole medico-legale che ciascun
medico è tenuto a svolgere nell’interesse della autorità sanitaria e
giudiziaria, ai fini della tutela della pubblica salute e della amministrazione
della Giustizia.
Nella precedente formulazione del codice di deontologia
medica, tali obblighi erano specificati almeno nella enunciazione generale; ma
il variare incessante delle norme e la loro sempre più precisa scansione in
termini di modi, di tempi e di fini della loro esecuzione sono sembrate
condizioni di tanto frastagliata e complessa formulazione da non poter essere
esposte in dettaglio e tanto meno sommariamente richiamate nell’ambito di una
norma deontologica, di spessore etico, diretta a fissare principi generali e
divieti comportamentali e ragioni di doverosità anche di valenza
pubblicistica.
Le modalità attuative dei trattamenti sanitari obbligatori
(malattie mentali e infettive, vaccinazioni), le caratteristiche delle denunce
alla autorità giudiziaria (referto e rapporto), alla autorità amministrativa
(cause di morte, ecc.), alla autorità sanitaria (malattie infettive e diffusive,
ecc.), alle assicurazioni sociali (infortuni e malattie professionali) sono per
di più contenute in una varia e indaginosa serie di fonti (testo unico delle
leggi sanitarie, regolamento di polizia mortuaria, codice penale, legge di
riforma sanitaria, testi normativi speciali) che fanno parte della
irrinunciabile formazione medico legale di ciascun medico, sia egli pubblico
ufficiale, incaricato di un pubblico servizio ovvero esercente la libera
professione e sono, comunque, costantemente aggiornate nei fondamentali testi
della disciplina e nella guida all’esercizio professionale.
Restano,
peraltro, essenziali agli effetti della precisa ottemperanza medica, ai
molteplici impegni di medicina pubblica, d’indole intelligentemente informativa,
la consapevolezza del significato non meramente formale degli atti e la
sensibilità con la quale armonizzare, nel rispetto delle norme, esigenze
pubbliche e diritti della persona, bene interpretando e applicando le garanzie
previste sulle norme stesse a difesa dei diritti di libertà (referto) e di
riservatezza (denunce di malattie infettive), che rispettivamente si spingono
sino a esonerare il medico del referto ove la persona assistita ne fosse esposta
a procedimento penale e a consentire (come per l’AIDS) la tutela
dell’anonimato.