titolo 6° - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO III - TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA


Art. 78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie

Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.

Commento:
Si tratta di una serie di fondamentali attività di interesse generale e d’indole medico-legale che ciascun medico è tenuto a svolgere nell’interesse della autorità sanitaria e giudiziaria, ai fini della tutela della pubblica salute e della amministrazione della Giustizia.
Nella precedente formulazione del codice di deontologia medica, tali obblighi erano specificati almeno nella enunciazione generale; ma il variare incessante delle norme e la loro sempre più precisa scansione in termini di modi, di tempi e di fini della loro esecuzione sono sembrate condizioni di tanto frastagliata e complessa formulazione da non poter essere esposte in dettaglio e tanto meno sommariamente richiamate nell’ambito di una norma deontologica, di spessore etico, diretta a fissare principi generali e divieti comportamentali e ragioni di doverosità anche di valenza pubblicistica.
Le modalità attuative dei trattamenti sanitari obbligatori (malattie mentali e infettive, vaccinazioni), le caratteristiche delle denunce alla autorità giudiziaria (referto e rapporto), alla autorità amministrativa (cause di morte, ecc.), alla autorità sanitaria (malattie infettive e diffusive, ecc.), alle assicurazioni sociali (infortuni e malattie professionali) sono per di più contenute in una varia e indaginosa serie di fonti (testo unico delle leggi sanitarie, regolamento di polizia mortuaria, codice penale, legge di riforma sanitaria, testi normativi speciali) che fanno parte della irrinunciabile formazione medico legale di ciascun medico, sia egli pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio ovvero esercente la libera professione e sono, comunque, costantemente aggiornate nei fondamentali testi della disciplina e nella guida all’esercizio professionale.
Restano, peraltro, essenziali agli effetti della precisa ottemperanza medica, ai molteplici impegni di medicina pubblica, d’indole intelligentemente informativa, la consapevolezza del significato non meramente formale degli atti e la sensibilità con la quale armonizzare, nel rispetto delle norme, esigenze pubbliche e diritti della persona, bene interpretando e applicando le garanzie previste sulle norme stesse a difesa dei diritti di libertà (referto) e di riservatezza (denunce di malattie infettive), che rispettivamente si spingono sino a esonerare il medico del referto ove la persona assistita ne fosse esposta a procedimento penale e a consentire (come per l’AIDS) la tutela dell’anonimato.