titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZA


Art. 7 Obbligo di intervento

Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Commento:

L’attuale articolato è stato reso più snello rispetto alla versione originaria del codice del 1995, ma sostanzialmente si aggancia al già richiamato principio generale di solidarietà che diventa per il medico vero e proprio obbligo in considerazione del richiamo che l’attività professionale ha con il principio costituzionalmente protetto di tutela della salute.
Questo articolo del codice deontologico costituisce un'applicazione particolarmente rigorosa, in riferimento alla figura del medico, della norma di cui all'art. 593 del codice penale. Tale norma riferendosi alla generalità delle persone è, ovviamente, meno tassativa e prevede, in buona sostanza, l'obbligo di attivarsi per "prestare assistenza o dare avviso immediato alle autorità". La differenza risiede nel fatto che l'obbligo di attivarsi per un "cittadino normale" scatta quando si trovi "la persona di un minore abbandonato o il corpo di un individuo ferito o ammalato e quindi incapace di provvedere a se stesso".
L'articolo del codice deontologico prevede, invece, che il medico, comunque, avvertito della necessità della sua opera, non possa rifiutarsi di intervenire.
E' opportuno, peraltro, ribadire che, a prescindere dagli aspetti penalistici, l'obbligo deontologico costituisce sempre una sufficiente motivazione per il medico a prestare la propria assistenza quando se ne riscontri la necessità.
A livello normativo va ricordata la legge 5 giugno 1990, n. 135, che ha introdotto il dovere di prestare la necessaria assistenza nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di immunodeficienza acquisita.
Dobbiamo, comunque, evidenziare che la stessa giurisprudenza, per quanto riguarda il reato penale, ha escluso la sussistenza dell'obbligo di intervento del medico in alcuni casi specifici:

1 - quando l'assistenza necessaria sia già stata assicurata al malato da parte di un altro medico;

2 - quando ci si trovi di fronte a situazioni che in diritto si chiamano di "forza maggiore". Si pensi al caso del medico che, sebbene avvertito di un caso urgente non possa, ragionevolmente, intervenire perchè gravemente ammalato o perchè la strada da cui dovrebbe transitare risulta ostruita da una frana. Si tratta di un'applicazione del tradizionale principio del diritto romano "nemo ad impossibilia tenetur".