titolo 5° - RAPPORTI CON I TERZI

CAPO I - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE


Art. 68 Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell’interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze professionali.

Commento:
Il divenire della normativa e i correlativi cambiamenti della società hanno anche influenzato il legislatore deontologico che nell’art. 68, 2° comma, stabilisce il dovere del medico, nell’interesse del cittadino, di intraprendere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie nell’ambito delle rispettive competenze professionali.
E’ facile leggere un riconoscimento della legittimità delle altre professioni sanitarie che non sono devono essere più riconosciute in un ruolo esclusivamente ancillare ma di cui viene riconosciuta la valenza professionale e culturale. E’ noto, infatti, che attraverso l’istituzione dei diplomi universitari (lauree brevi) si sono venuti costituendo nuove professionalità (logopedia, ortottista, tecnici della riabilitazione, ecc.) che, pur non potendo invadere l’ambito della competenza della professione medica, ne costituiscono valido complemento per il superamento dei problemi di salute dei pazienti.
E’ interessante a questo riguardo notare che il codice accoglie la dizione "altre professioni sanitarie" rispetto a quella precedentemente usata "di categorie sanitarie o professioni ausiliarie".
Tutto ciò premesso l'articolo in esame rappresenta un'ulteriore specificazione dei principi della tutela di indipendenza e della dignità professionale che non consentono uno svilimento dell'esercizio della medicina in senso commerciale.
Quali fattispecie pratiche da ritenere vietate ai sensi del presente articolo possono, esemplificativamente, essere indicati gli accordi tra medico ortopedico e fisioterapista o officina ortopedica - o oculista ed ottico- volti ad influenzare la scelta dei pazienti per fini in evidente violazione anche degli artt. 27 e 52 del codice.
La previsione che fissa il divieto per il medico di accordi diretti o indiretti con appartenenti ad altre categorie sanitarie o esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie ha, infatti, come finalità, oltre che la tutela della dignità professionale, anche quella della effettiva libertà di scelta degli assistiti.