Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre
professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti l'esercizio
professionale.
Nell’interesse del cittadino il medico deve
intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie
rispettandone le competenze professionali.
Commento:
Il divenire della normativa e
i correlativi cambiamenti della società hanno anche influenzato il legislatore
deontologico che nell’art. 68, 2° comma, stabilisce il dovere del medico,
nell’interesse del cittadino, di intraprendere buoni rapporti di collaborazione
con le altre professioni sanitarie nell’ambito delle rispettive competenze
professionali.
E’ facile leggere un riconoscimento della legittimità delle
altre professioni sanitarie che non sono devono essere più riconosciute in un
ruolo esclusivamente ancillare ma di cui viene riconosciuta la valenza
professionale e culturale. E’ noto, infatti, che attraverso l’istituzione dei
diplomi universitari (lauree brevi) si sono venuti costituendo nuove
professionalità (logopedia, ortottista, tecnici della riabilitazione, ecc.) che,
pur non potendo invadere l’ambito della competenza della professione medica, ne
costituiscono valido complemento per il superamento dei problemi di salute dei
pazienti.
E’ interessante a questo riguardo notare che il codice accoglie la
dizione "altre professioni sanitarie" rispetto a quella precedentemente usata
"di categorie sanitarie o professioni ausiliarie".
Tutto ciò premesso
l'articolo in esame rappresenta un'ulteriore specificazione dei principi della
tutela di indipendenza e della dignità professionale che non consentono uno
svilimento dell'esercizio della medicina in senso commerciale.
Quali
fattispecie pratiche da ritenere vietate ai sensi del presente articolo possono,
esemplificativamente, essere indicati gli accordi tra medico ortopedico e
fisioterapista o officina ortopedica - o oculista ed ottico- volti ad
influenzare la scelta dei pazienti per fini in evidente violazione anche degli
artt. 27 e 52 del codice.
La previsione che fissa il divieto per il medico di
accordi diretti o indiretti con appartenenti ad altre categorie sanitarie o
esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie ha, infatti, come
finalità, oltre che la tutela della dignità professionale, anche quella della
effettiva libertà di scelta degli assistiti.