Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di
attività professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di
società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se
conformi alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti
a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati
dalla Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la
notificazione dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il
medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura
che ne condizionino la dignità e l'indipendenza
professionale.
L’attività professionale può essere svolta anche in
forma associata con le modalità previste dall’atto di indirizzo della
Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma
partecipativa o associativa dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività, nè forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.
Commento:
L’articolo in commento
disciplina l’esercizio dell’attività professionale puntualizzando compiti e
responsabilità del medico.
Viene confermato l’obbligo per gli iscritti di
chiedere l’approvazione dell’Ordine per quanto riguarda gli accordi, i contratti
e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionali in forma
singola o associata.
Il vaglio dell’Ordine deve riguardare, ovviamente, il
rispetto delle regole della deontologia professionale e degli atti di indirizzo
e coordinamento della Federazione.
Non si può ignorare l’estrema complessità
della questione con lo specifico riferimento alla "vexata quaestio" della
legittimità delle società commerciali aventi per oggetto l’esercizio delle
attività sanitarie; ma il codice deontologico non si occupa strettamente di
questa problematica, la tiene ben presente e rinnova quindi il dovere del medico
di ottenere il vaglio deontologico dell’Ordine per quanto riguarda la
costituzione di associazioni professionali.
E’ da notare peraltro che
l’articolo, forse in polemica con alcune prese di posizione del mondo
dell’imprenditoria, vieta al medico la partecipazione a imprese industriali,
commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza
professionale.
E’ questa del resto una polemica decisiva per il futuro stesso
della professione medica che, ad avviso dell’Ordine professionale, non potrà mai
essere ridotta a impresa, soggetta soltanto al meccanismo automatico dei
costi-profitto.
Viene ribadita la legittimità dell’esercizio associato della
professione, chiarendo, comunque, alcuni aspetti fondamentali che devono essere
osservati per il corretto svolgimento dell’attività professionale in forma
partecipativa o associativa.
Tali indirizzi riguardano l’assoluta necessità
del mantenimento della responsabilità del medico per quanto riguarda atti e
prescrizioni e il correlativo divieto di subire condizionamenti lesivi
dell’autonomia e indipendenza professionali.
L'ultimo comma dell'articolo in
commento si occupa dell'attività medica prestata nell'ambito della c.d.
"mutualità volontaria". E' necessario preliminarmente osservare che l'art. 46
della legge 833/78 ha sancito la legittimità della mutualità volontaria
prevedendo, però, nel contempo il divieto per enti, imprese ed aziende pubbliche
di contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni
mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni
integrative dell'assistenza sanitaria prevista dal SSN.
Il riconoscimento
della mutualità volontaria è riconfermato anche nei D.lgs. nn. 502/92 e 517/93
attraverso la previsione di una regolamentazione tuttora non attuata dei fondi
integrativi.
Da questa norma si può evincere una sostanziale diffidenza del
legislatore dell'epoca per lo sviluppo della mutualità volontaria integrativa
vista come una forma per assicurare migliori prestazioni sanitarie ai più
abbienti o quanto meno agli appartenenti alle categorie più forti.
La realtà
ha però camminato in modo esattamente contrario: negli ultimi anni, infatti, si
è assistito ad uno sviluppo notevole, anche se abbastanza disordinato di forme
di mutualità volontaria e di assistenza sanitaria integrativa.
In questo
quadro la norma deontologica si preoccupa di garantire la correttezza del lavoro
medico prestato nell'ambito del convenzionamento con enti assicurativi o di
mutualità integrativa. Queste forme di convenzionamento, infatti, possono a
volte essere non completamente in linea con i principi della deontologia
professionale. Il medico interessato a stabilire questi tipi di rapporti deve
chiedere la preventiva autorizzazione del proprio Ordine che a sua volta deve
attenersi, in questo campo, alle indicazioni fornite dalla Federazione
nazionale. A questo proposito si ricorda la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 12-13 dicembre 1997 che subordina l’autorizzazione ordinistica al
rispetto del rapporto diretto fra il medico e il paziente, anche sotto l'aspetto
economico, nel rispetto comunque della tariffa minima professionale. Si
stabilisce, inoltre, la predisposizione di elenchi aperti a tutti i medici
interessati e muniti dei titoli richiesti per l'attività professionale di cui
trattasi. L'Ordine, inoltre, deve opportunamente tenere gli elenchi degli
iscritti convenzionati con ciascuna associazione mutualistica con lo scopo di
assicurare la necessaria vigilanza sull'osservanza delle norme
deontologiche.
Per completezza è necessario ricordare che il recente Decreto
Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 "Norme per la razionalizzazione del
S.S.N.", prevede una normativa innovativa in riferimento ai fondi integrativi
sanitari di cui va riconosciuta l’importanza per quanto riguarda la
realizzazione di una rinnovata assistenza sanitaria.
In prosieguo di tempo
sarà possibile verificare se finalmente il settore della mutualità volontaria
troverà una regolamentazione chiara ed esauriente che coniughi il rispetto del
diritto di scelta del cittadino e la tutela della professionalità del
medico.