Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità
nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle
convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza,
trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di
esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'Ordine
provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste
modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è
tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni alle regole,
al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla
salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della
professione medica con le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito del
procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico
convocato dal Presidente dell’Ordine costituisce ulteriore elemento di
valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dell’Ordine
provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare
i medici esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico
che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di
appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico
eletto negli organi istituzionali dell’Ordine deve adempiere all’incarico con
diligenza e imparzialità nell’interesse della collettività e osservare prudenza
e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
Commento:
L’art. 66 è volto a
disciplinare, in modo anche innovativo, i rapporti che devono esistere tra il
medico e l’Ordine professionale di appartenenza.
L’articolo in modo
sintetico delinea un vero e proprio "statuto" di regole comportamentali che
devono esistere tra il singolo medico e l’Ordine provinciale. Viene in
particolare delineato il dovere del medico di comunicare al Presidente
dell’Ordine, quale legale rappresentante dell’istituzione, le infrazioni alle
regole del reciproco rispetto oltre agli eventuali problemi eventualmente
insorti con le altre professioni sanitarie.
Risulta innovativo l’obbligo
deontologico posto a carico del medico di rispondere all’invito di essere
sentito dal Presidente dell’Ordine provinciale dove esercita la sua professione,
anche se iscritto ad altro Ordine, quando tale invito sia correlato a specifici
compiti istituzionali. Viene sancito il correlativo obbligo del Presidente
dell’Ordine che ha convocato il medico a informarne il Presidente dell’Ordine di
iscrizione cui spettano le eventuali, conseguenti valutazioni.
Si è inteso in
sostanza "estendere" l’ambito della sfera di competenza dell’Ordine rispetto ai
limiti sanciti dalla legge istitutiva e dal relativo regolamento di
esecuzione.
L’Ordine diviene, dunque, il necessario punto di riferimento per
il medico per quanto riguarda sia la tenuta dell’albo, sia lo svolgimento del
potere disciplinare ma anche per eventuali, ulteriori problemi che riguardino,
comunque, l’esercizio professionale.
E’ da sottolineare, infine, l’ultimo
comma che attribuisce valore deontologico alle modalità di svolgimento degli
incarichi nell’ambito degli organi istituzionali dell’Ordine. La norma
deontologica è, quindi, in perfetta sintonia con quella legislativa che
attribuisce ai rappresentanti degli enti pubblici l’obbligo di agire con
diligenza e imparzialità nell’interesse della collettività, osservando la
necessaria prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.