Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il
medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni
penali, civili, amministrative e assicurative che tali
compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in
modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel
rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del
presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante non può
svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che
interessano la persona da lui assistita .
Commento:
La specificità dell’attività
medico-legale responsabilizza il medico nei confronti delle implicazioni penali,
civili, amministrative, assicurative che ne discendono. Non si tratta solo di un
richiamo rivolto a una categoria di medici gravati da doveri che esulano dal
quotidiano rapporto medico-paziente.
L'insegnamento universitario della
medicina legale ha lo scopo, tra l’altro, di porre ogni medico in grado di
conoscere i complessi rapporti del diritto con la realtà biologica. Qualsiasi
medico, anche quello non esercente in senso stretto la medicina legale, deve
essere pertanto in grado di poter adempiere i propri doveri legali e morali
nell'esercizio dell'attività professionale sempre più complessa nei suoi aspetti
pubblicistici. Evidentemente nell’ambito del reciproco rispetto che eviti che
l’eventuale disparità di opinioni si traduca nello svilimento della competenza
professionale dei colleghi.
L'importanza della medicina legale è stata
affermata dalla legge di riforma sanitaria 833/78 che, all'art. 14 lett. c)
attribuisce alle ASL "gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra
prestazione medico legale spettante al SSN" e trova riscontro nel codice
deontologico che impone al medico, prima di tutto, di essere sempre consapevole
delle conseguenze penali, civili, amministrative e assicurative che possono
derivare da ogni suo atto.
L'attività medico legale specialistica deve essere
finalizzata allo scopo di fornire esaurienti risposte alle esigenze giuridiche
riguardanti il caso in esame. Si ricorda che la falsa perizia costituisce, fra
l'altro, reato penale ai sensi dell'art. 373. c.p.
Si ricorda che il medico
legale, nell’espletamento dei suoi compiti, deve evitare di utilizzare
espressioni lesive della dignità dei colleghi.