titolo 4° - RAPPORTI CON I COLLEGHI

CAPO IV - MEDICINA LEGALE


Art. 64 Compiti e funzioni medico-legali

Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .

Commento:
La specificità dell’attività medico-legale responsabilizza il medico nei confronti delle implicazioni penali, civili, amministrative, assicurative che ne discendono. Non si tratta solo di un richiamo rivolto a una categoria di medici gravati da doveri che esulano dal quotidiano rapporto medico-paziente.
L'insegnamento universitario della medicina legale ha lo scopo, tra l’altro, di porre ogni medico in grado di conoscere i complessi rapporti del diritto con la realtà biologica. Qualsiasi medico, anche quello non esercente in senso stretto la medicina legale, deve essere pertanto in grado di poter adempiere i propri doveri legali e morali nell'esercizio dell'attività professionale sempre più complessa nei suoi aspetti pubblicistici. Evidentemente nell’ambito del reciproco rispetto che eviti che l’eventuale disparità di opinioni si traduca nello svilimento della competenza professionale dei colleghi.
L'importanza della medicina legale è stata affermata dalla legge di riforma sanitaria 833/78 che, all'art. 14 lett. c) attribuisce alle ASL "gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico legale spettante al SSN" e trova riscontro nel codice deontologico che impone al medico, prima di tutto, di essere sempre consapevole delle conseguenze penali, civili, amministrative e assicurative che possono derivare da ogni suo atto.
L'attività medico legale specialistica deve essere finalizzata allo scopo di fornire esaurienti risposte alle esigenze giuridiche riguardanti il caso in esame. Si ricorda che la falsa perizia costituisce, fra l'altro, reato penale ai sensi dell'art. 373. c.p.
Si ricorda che il medico legale, nell’espletamento dei suoi compiti, deve evitare di utilizzare espressioni lesive della dignità dei colleghi.