Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
Commento:
Questo articolo ha allargato
il proprio ambito applicativo allorquando si è inteso trattare dei rapporti tra
medico curante e medico operante nelle strutture pubbliche e private e non solo
in quelle ospedaliere come nel codice del 1995.
Il contesto affrontato
dall’articolo è forse quello più "classico" in cui si esplicano i rapporti tra
medici. L’articolo si richiama ai principi generali di rispetto reciproco e,
soprattutto, di pari considerazioni della rispettiva attività professionale, al
di fuori di qualunque diversa valutazione derivante dal possesso di titoli
accademici o di specializzazione.
E’ un forte richiamo, nell’interesse del
malato, a un impegno comune.
In questo senso si fa rinvio al diritto alla
riservatezza che pur essendo elemento etico indiscutibile, vede recentemente
rafforzata la propria posizione a seguito della normativa della legge 675/96,
già citata, da cui discende una maggiore consapevolezza di questo diritto da
parte della pubblica opinione.