titolo 4° - RAPPORTI CON I COLLEGHI

CAPO III - ALTRI RAPPORTI TRA MEDICI


Art. 62 Medico curante e ospedaliero

Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.

Commento:
Questo articolo ha allargato il proprio ambito applicativo allorquando si è inteso trattare dei rapporti tra medico curante e medico operante nelle strutture pubbliche e private e non solo in quelle ospedaliere come nel codice del 1995.
Il contesto affrontato dall’articolo è forse quello più "classico" in cui si esplicano i rapporti tra medici. L’articolo si richiama ai principi generali di rispetto reciproco e, soprattutto, di pari considerazioni della rispettiva attività professionale, al di fuori di qualunque diversa valutazione derivante dal possesso di titoli accademici o di specializzazione.
E’ un forte richiamo, nell’interesse del malato, a un impegno comune.
In questo senso si fa rinvio al diritto alla riservatezza che pur essendo elemento etico indiscutibile, vede recentemente rafforzata la propria posizione a seguito della normativa della legge 675/96, già citata, da cui discende una maggiore consapevolezza di questo diritto da parte della pubblica opinione.