Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica.
Commento:
vIl capo III delinea quelli
che devono essere i corretti rapporti tra colleghi medici. Si tratta di tre
articoli , dal 61 al 63, che evidenziano quei principi di solidarietà e
collegialità alla base dell’intera normazione deontologica e che nel tempo
mantengono una connotazione di attualità.
L’art. 61 "Supplenza" è un
articolo di carattere generale. Viene esplicitato in primo luogo uno degli
elementi fondamentali del dovere di assistenza del medico, quello cioè di
assicurare la continuità terapeutica a beneficio del malato assistito,
allorquando subentri un sostituto.
Seppure non chiaramente esplicitata, come
nell’articolo seguente, la continuità terapeutica potrà essere assicurata solo
quando il medico sostituito metterà a disposizione del collega sostituto la
documentazione clinica dell’assistito.
E’ questa una indicazione
comportamentale che, seppure ovvia, si è ritenuto di sottolineare anche al fine
di richiamare il medico alla diligenza nella registrazione dei dati clinici e
delle indicazioni terapeutiche.
La prestazione d'opera intellettuale ha
carattere personale: l'art. 2232 del c.c. sancisce questo principio prevedendo
per altro limiti entro i quali è possibile derogarvi. Per quanto riguarda
strettamente la professione medica è opportuno ricordare che non sono previste
limitazioni relativamente alle prestazioni del medico rientrando testualmente
nell'esercizio della professione tutte le attività aventi una finalità di cura,
diagnosi e terapia. Da questo discende la piena legittimità della sostituzione
fra due medici essendo entrambi abilitati all'esercizio della medesima attività
professionale.
E' invece, ovviamente, assolutamente vietata (cfr. oltre il
già citato art. 2232 c.c. anche la norma di cui all'art. 348 c.p. esercizio
abusivo della professione) la sostituzione del medico con persona non abilitata
all'esercizio della professione.
La sostituzione fra medici può avvenire
anche nel campo dell'attività strettamente libero professionale ma ha trovato
applicazione principalmente nell'ambito dei rapporti sia di carattere
convenzionale che di dipendenza con il SSN.
Per quanto riguarda la disciplina
delle sostituzioni è appositamente stabilita nelle convenzioni stipulate fra le
parti. In relazione, invece, allo svolgimento del rapporto di impiego pubblico
la sostituzione fra colleghi è disciplinata dai normali principi generali
concernenti lo stato giuridico dei dipendenti che fanno obbligo di compiere le
prestazioni inerenti alla propria posizione funzionale.
La sostituzione di un
professionista con un altro nei rapporti con i pazienti può rivestire carattere
di estrema delicatezza, stante la necessità di rispettare la fiducia e le
esigenze del paziente stesso.
Gli accordi per la convenzione dei medici di
medicina generale prevedono la libera scelta del proprio sostituto da parte del
medico che deve interrompere per i più vari motivi la propria attività. Questa
disposizione può essere agevolmente spiegata tenendo presente che non vi è
miglior giudice del medico stesso per scegliere un collega adatto a sostituirlo
sia pure temporaneamente.
L'articolo in commento, affrontando a livello
generale il tema della supplenza e quindi della sostituzione fra medici, prevede
l'obbligo deontologico a carico del sostituto di fornire al sostituito, al
termine della supplenza, tutte le informazioni cliniche relative ai malati
assistiti. E' chiaro, infatti, che specialmente quando la sostituzione non sia
di brevissima durata molti dati e molte informazioni possono essere mutati
rispetto alla situazione pregressa. Nel quadro di una necessaria informativa fra
colleghi è assolutamente necessario quindi che il medico sostituito venga a
conoscenza di questi nuovi dati per riprendere la propria attività con le
garanzie necessarie per la tranquillità dei pazienti assistiti.