titolo 4° - RAPPORTI CON I COLLEGHI

CAPO III - ALTRI RAPPORTI TRA MEDICI


Art. 61 Supplenza

Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica.

Commento:
vIl capo III delinea quelli che devono essere i corretti rapporti tra colleghi medici. Si tratta di tre articoli , dal 61 al 63, che evidenziano quei principi di solidarietà e collegialità alla base dell’intera normazione deontologica e che nel tempo mantengono una connotazione di attualità.
L’art. 61 "Supplenza" è un articolo di carattere generale. Viene esplicitato in primo luogo uno degli elementi fondamentali del dovere di assistenza del medico, quello cioè di assicurare la continuità terapeutica a beneficio del malato assistito, allorquando subentri un sostituto.
Seppure non chiaramente esplicitata, come nell’articolo seguente, la continuità terapeutica potrà essere assicurata solo quando il medico sostituito metterà a disposizione del collega sostituto la documentazione clinica dell’assistito.
E’ questa una indicazione comportamentale che, seppure ovvia, si è ritenuto di sottolineare anche al fine di richiamare il medico alla diligenza nella registrazione dei dati clinici e delle indicazioni terapeutiche.
La prestazione d'opera intellettuale ha carattere personale: l'art. 2232 del c.c. sancisce questo principio prevedendo per altro limiti entro i quali è possibile derogarvi. Per quanto riguarda strettamente la professione medica è opportuno ricordare che non sono previste limitazioni relativamente alle prestazioni del medico rientrando testualmente nell'esercizio della professione tutte le attività aventi una finalità di cura, diagnosi e terapia. Da questo discende la piena legittimità della sostituzione fra due medici essendo entrambi abilitati all'esercizio della medesima attività professionale.
E' invece, ovviamente, assolutamente vietata (cfr. oltre il già citato art. 2232 c.c. anche la norma di cui all'art. 348 c.p. esercizio abusivo della professione) la sostituzione del medico con persona non abilitata all'esercizio della professione.
La sostituzione fra medici può avvenire anche nel campo dell'attività strettamente libero professionale ma ha trovato applicazione principalmente nell'ambito dei rapporti sia di carattere convenzionale che di dipendenza con il SSN.
Per quanto riguarda la disciplina delle sostituzioni è appositamente stabilita nelle convenzioni stipulate fra le parti. In relazione, invece, allo svolgimento del rapporto di impiego pubblico la sostituzione fra colleghi è disciplinata dai normali principi generali concernenti lo stato giuridico dei dipendenti che fanno obbligo di compiere le prestazioni inerenti alla propria posizione funzionale.
La sostituzione di un professionista con un altro nei rapporti con i pazienti può rivestire carattere di estrema delicatezza, stante la necessità di rispettare la fiducia e le esigenze del paziente stesso.
Gli accordi per la convenzione dei medici di medicina generale prevedono la libera scelta del proprio sostituto da parte del medico che deve interrompere per i più vari motivi la propria attività. Questa disposizione può essere agevolmente spiegata tenendo presente che non vi è miglior giudice del medico stesso per scegliere un collega adatto a sostituirlo sia pure temporaneamente.
L'articolo in commento, affrontando a livello generale il tema della supplenza e quindi della sostituzione fra medici, prevede l'obbligo deontologico a carico del sostituto di fornire al sostituito, al termine della supplenza, tutte le informazioni cliniche relative ai malati assistiti. E' chiaro, infatti, che specialmente quando la sostituzione non sia di brevissima durata molti dati e molte informazioni possono essere mutati rispetto alla situazione pregressa. Nel quadro di una necessaria informativa fra colleghi è assolutamente necessario quindi che il medico sostituito venga a conoscenza di questi nuovi dati per riprendere la propria attività con le garanzie necessarie per la tranquillità dei pazienti assistiti.