Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
Commento:
L’art. 58 che disciplina i
rapporti del medico curante deve essere letto alla luce del principio di
solidarietà e di colleganza base del corretto rapporto tra colleghi. E’ infatti
sottolineata la necessità di un vero ed effettivo scambio di comunicazione tra
il medico curante e l’altro medico eventualmente chiamato alla cura del
paziente. E’ appena il caso di evidenziare l’aggiornamento del testo
dell’articolo alle nuove disposizioni previste dalla L. 675 del 1996 per la
tutela dei dati personali . In questo caso è ovvio che i due professionisti
debbano acquisire il consenso del cittadino o del suo legale rappresentante per
quanto riguarda la trasmissione dei dati sensibili concernenti la salute del
cittadino stesso da un collega all’altro.
Questo articolo stabilisce alcuni
principi deontologici cui ispirarsi quando, per svariati motivi, (esplicita
volontà del paziente, eventuale irreperibilità del medico curante), un medico
subentri ad un altro collega nel prestare le cure all'ammalato.
Entrano qui
in gioco i principi base della deontologia relativi allo spirito di colleganza e
all'informativa fra i colleghi. Il medico subentrante deve cioè comunicare al
collega il proprio orientamento diagnostico-terapeutico sul caso e le proprie
valutazioni.
Questo comportamento può essere derogato solo se esista
un'esplicita opposizione del malato che, eventualmente, vuole rinunciare
all'operato professionale del proprio medico curante.
La deroga è
giustificata dal fatto che il paziente ha sempre e comunque il diritto di
scegliere in piena libertà il proprio medico di fiducia. Si ricorda, a questo
proposito, che il diritto alla libera scelta del medico è affermato anche dalla
legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Va sottolineato
inoltre che l'opposizione del paziente a che il medico subentrante comunichi i
propri orientamenti sul caso al medico curante deve essere esplicitamente
dichiarata e non può essere ritenuta implicita facendo riferimento, ad esempio,
ad uno stato d'animo del paziente stesso.