Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa
diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare
il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte
all'interno di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria
compresa l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai medici
dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si
configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere
al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile,
sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni
medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni
medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima
professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun
Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla
Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e
coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare
gratuitamente la sua opera, purchè tale comportamento non costituisca
concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
Commento:
L’intero capo X costituito da
un solo articolo disciplina e chiarisce le problematiche concernenti il rispetto
degli onorari professionali previsti a tutela del decoro e della dignità della
professione. E’ da rilevare, in quanto riveste uno degli aspetti più innovativi
e coraggiosi del nuovo codice, la previsione dell’istituzione da parte degli
ordini provinciali della tariffa massima da stabilirsi appunto da parte di
ciascun ordine sulla base di criteri generali già definiti dalla Federazione
nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento. E’ superfluo
sottolineare la rilevanza di una simile innovazione che costituisce una risposta
responsabile del mondo ordinistico alle polemiche, spesso prive di fondamento,
nei confronti della professione circa la prevalenza degli interessi
economici.
I criteri stabiliti dalla FNOMCeO permetteranno, attraverso un
semplice meccanismo moltiplicatorio, di stabilire una tariffa massima da parte
di ciascun ordine. E’ ovvio che la tariffa sarà diversificata a seconda delle
realtà locali cui va applicata, a seconda dell’utilizzo o meno di tecnologie
moderne e sofisticate, a seconda o meno della qualità dell’atto posto in essere
dal professionista, a seconda della complessità professionale della prestazione.
L’art. 52 ha inteso specificare che la tariffa minima vigente, che allo stato
attuale viene determinata attraverso un DPR, regolamenta non soltanto
strettamente l’attività libero professionale ma tutta quell’attività che può
essere svolta all’interno di società di professionisti, di mutue volontarie e
nell’ambito dell’attività libero professionale intramoenia. Si è voluto in
pratica responsabilizzare il medico anche dipendente al rispetto della tariffa
minima allorchè svolga attività configurabile comunque come libera professione.
L’attuale tariffa minima per gli onorari professionali è normata dalla legge 21
febbraio 1963 n. 244, formulata nel DPR 17 febbraio 1992, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992. E’ da sottolineare infine che
nell’art. 52 è anche disciplinato con alcune avvertenze il principio che dà
facoltà al medico di prestare gratuitamente la propria opera a meno che tale
comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di
clientela.