Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà
personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi
restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso
di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o
autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e nei limiti
previsti dalla legge.
Commento:
Il capo IX del codice di
deontologia medica è dedicato al Trattamento medico e libertà personale. Si è
inteso con la dizione "Trattamento medico" allargare il concetto precedente che
faceva riferimento esclusivamente ai pazienti reclusi.
Per quanto riguarda
lo specifico dell’art. 49 occorre sottolineare l’inserimento di un secondo comma
che obbliga il medico a non porre in essere misure coattive in caso di rifiuto
del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio.
Si è voluto
sottolineare che il medico, se non in casi eccezionali e normativamente
previsti, non può e non deve mai essere fonte di violenza e di coercizione nei
confronti di un soggetto che non voglia essere sottoposto a determinati
trattamenti e terapie.
Lo stato di reclusione del paziente in istituti di
pena non comporta per il medico alcuna modifica dei doveri di rispetto dei
diritti e della dignità dell'assistito.
Il compito del medico, individuato
dall'art.3 nella difesa e rispetto della vita della salute fisica e psichica
dell'uomo e sollievo della sofferenza, non deve, pertanto, subire
condizionamento o modifiche in relazione al fatto che il paziente si trovi in
stato di detenzione.
In tale precetto viene recepito il principio, che è
anche d'ordine costituzionale, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità
senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
Alla luce di tale impostazione, pertanto, il
medico anche con riferimento agli obblighi connessi con le sue specifiche
funzioni, al rispetto delle quali la norma fa espresso richiamo, non potrà
contravvenire ai suoi doveri deontologici che caratterizzano l'attività
professionale nel senso prima indicato.