La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.
Commento:
L’articolo tratta di un
ulteriore ambito relativo alla sperimentazione in modo non innovativo rispetto
al passato, in quanto vengono riproposte linee di condotta già esplicitate nel
vecchio codice.
Si ribadisce la necessità che la sperimentazione
sull’animale, sulla cui validità la disputa è da tempo accesa, debba rispettare
le previsioni stabilite da norme di legge.
Innegabile è a livello scientifico
la validità di una sperimentazione effettuata sull’animale ma una più ampia
partecipazione dell’opinione pubblica al dibattito sui cosiddetti diritti
dell’animale ha fatto si che numerose voci si siano levate, in quest’ultimo
periodo, contro questo tipo di sperimentazione, se non adeguatamente
controllata.
La sperimentazione sull’animale resta comunque una esigenza
fondamentale del progresso scientifico terapeutico cui non è possibile oggi
rinunciare e che quindi come ben chiarisce l’art. 48, è necessario attuare sulla
base di specifiche previsioni normative.
L'articolo in esame, oltre al rinvio
alla normativa legislativa vigente in materia, con riferimento alla
sperimentazione sugli animali, pone dei limiti alla stessa a tutela degli
animali medesimi, recependo, in maniera sostanziale, le indicazioni, che sul
problema dei diritti degli animali sono scaturite dalla riflessione etica e
filosofica.
La norma deontologica in esame sancisce il dovere del medico di
effettuare la sperimentazione sugli animali sulla base di effettiva necessità ed
in un'ottica di fondate aspettative di esito positivo della stessa, in termini
di progresso terapeutico, nel rispetto del principio fondamentale di evitare
ogni sofferenza.
Tale norma oltre a recepire le istanze etiche cui si è
accennato, si pone sulla stessa linea di principio delle indicazioni del
Consiglio d'Europa (raccomandazione n.621 del 1971 e direttiva del Consiglio
86/609 CEE) in materia, indicazioni che dovrebbero trovare attuazione in
normative statali delle nazioni della comunità, ma che comunque, individuano in
via generale, quindi in modo utile anche per ambiti diversi da quello
strettamente giuridico, i comportamenti pratici cui gli uomini devono attenersi
in attuazione dei loro doveri e nel rispetto dei "diritti" degli animali usati
per la sperimentazione. A tale riguardo si segnalano le prescrizioni comunitarie
più significative in materia:
1) Agli animali destinati alla sperimentazione
devono essere assicurate buone condizioni di vita, valendosi anche di veterinari
con esperienza di animali da laboratorio e di personale preparato a trattare con
amore gli animali loro affidati.
2) Alla sperimentazione deve essere
sottoposto il numero degli animali assolutamente minimo, oggettivamente
indispensabile per ottenere risultati non ottenibili per altre vie.
3) Ogni
sofferenza che può essere evitata all'animale deve essere evitata. Nessun
intervento seriamente doloroso per l'animale può essere compito se non previa
analgesia o anestesia.
Ogni deroga che i ricercatori ritengano necessaria
potrà essere fatta solo dietro verifica previa e autorizzazione di un organismo
competente estraneo alla ricerca stessa.
All'animale deve essere procurata
morte indolore al termine di una sperimentazione, quando questa dovesse lasciare
lo stesso in una condizione di sofferenza grave e inguaribile.
La
sperimentazione sugli animali è disciplinata dal Decreto legislativo del
27.1.1992 con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva
C.E.E. n. 86/609.
Si ricorda che la legge 12 ottobre 1993, n. 413, legittima
la obiezione di coscienza nei confronti della sperimentazione sull’animale.