Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Commento:
Si tratta di un articolo
generale che pone principi che saranno meglio esplicitati negli articoli
successivi, finalizzati a specifiche situazioni entro le quali la
sperimentazione si svolge. Questo articolo esprime un concetto fondamentale
della professione medica, ossia la storia della sperimentazione scientifica che
è strettamente connessa al progresso medico, che peraltro non potrà mai
prescindere dal rispetto dell’uomo inteso come individuo portatore della propria
dimensione etica.
Con tale norma è posto un principio d'ordine generale di
pieno riconoscimento e validità della ricerca e della sperimentazione quali
elementi imprescindibili per il progresso della medicina, in armonia con
l’art.33 della Costituzione della Repubblica.
Il coinvolgimento
nell'attività di ricerca e sperimentazione in campo medico di valori
fondamentali quali la tutela della libertà, dell'informazione, dell'integrità e
della salute degli uomini nonché della limitazione delle sofferenza per gli
animali (v. al riguardo art.47), richiede la fissazione di limiti e di principi
generali da parte dell'ordinamento giuridico e di quello deontologico.
"Per
sperimentazione deve intendersi l'insieme di quelle attività e procedure
medico-chirurgiche che non abbiano ancora conseguito, sia per la natura
innovativa dei mezzi impiegati e delle tecniche diagnostiche o terapeutiche
esperite, sia per le inusuali caratteristiche qualificative, quantitative e
modali della loro applicazione, una consolidata e tramandata legittimazione
clinico-scientifica."
(Da: Guida all'esercizio professionale per i medici
chirurghi e gli odontoiatri, p.103) .
La sperimentazione può essere
effettuata, com’è noto:
- su soggetti sani con scopi meramente scientifici,
d'interesse biologico o clinico
- su soggetti ammalati, con finalità
clinico-scientifica o terapeutica.
Le diverse forme di sperimentazione vanno
rapportate a diversi criteri e parametri. Nel nostro ordinamento giuridico,
mentre è stata posta un'articolata disciplina giuridica per quanto attiene alla
sperimentazione dei farmaci, per la sperimentazione clinica non vi è un quadro
di riferimento normativo definito nè si ha una individuazione di organi di
controllo, nè di una struttura a livello centrale che sovrintenda a tale
attività con poteri anche di intervento.
A questo riguardo va segnalato il
ruolo svolto dai Comitati Etici attivati in alcuni ospedali, ASL e dei Comitati
Etici e Tecnici Regionali costituiti in alcune Regioni.
Deve sottolinearsi
come il Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998 "linee guida di riferimento per
l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici" e la circolare
interpretativa del Ministero della Sanità 8 aprile 1999 n. 6 giungono a fornire
regole e orientamenti omogenei per l’istituzione e l’attività dei Comitati
etici; ma tale disciplina esprime l’esigenza di controllo tecnico ed etico della
sperimentazione farmacologica nell’uomo (fase III e IV) e crea quindi un
possibile "vuoto" per quanto riguarda ogni altra forma di sperimentazione
sull’uomo.