titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO VIII - SPERIMENTAZIONE


Art. 43 Interventi sul genoma e sull'embrione umano

Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.

Commento:
Non a caso l’ampio capitolo dedicato alla sperimentazione si apre con un richiamo di alto significato bioetico alla tutela dei valori essenziali e peculiari nell’uomo, impressi nel e dal suo codice genetico. Si tratta di una corretta indicazione che allo stato attuale si rivolge all’ambito della ricerca scientifica piuttosto che alla realtà clinica, ma il monito che la sottende vuole imprimere nel medico una coscienza dei propri limiti morali di fronte alla tumultuosa evoluzione scientifica e alla propria responsabilità nei confronti dell’umanità oltreché della singola persona.
La portata delle nuove conoscenze sul genoma umano è d’altronde universale tanto da aver indotto l’UNESCO ad adottare il 3-12-1998, una solenne dichiarazione universale che all’art.1 così si esprime: "il genoma umano sottende l’unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana, come pure il riconoscimento della loro intrinseca dignità e della diversità; in senso simbolico esso è patrimonio dell’umanità. All’articolo 10 e successivi la dichiarazione ammette la possibilità della ricerca scientifica sul genoma umano, ma solo "nel rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e della dignità degli individui, espressamente condannando la clonazione e stabilendo il fine esclusivo che è quello di alleviare le sofferenze o di migliorare la salute dell’individuo e di tutta l’umanità."
Anche la Convenzione del Consiglio d’Europa sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina approvata ad Oviedo il 4 aprile 1997 afferma (art.13) che "ogni intervento che abbia per scopo la modificazione del genoma umano non può essere intrapreso se non per scopo di prevenzione, di diagnosi o di terapia e solo se esso non abbia per fine quello di introdurre una modificazione nel genoma della discendenza." E’ altresì interdetta ogni selezione del sesso "se non per evitare una malattia ereditaria legata, appunto al sesso".
D’altronde, lo stesso Consiglio d’Europa ha sottoposto alla firma degli Stati membri (Parigi 12 gennaio 1997), il protocollo addizionale alla convenzione di Oviedo recante l’esplicito divieto di ogni forma di clonazione di esseri umani.
Il tema che investe la manipolazione genetica e travalica nell’ambito della fecondazione assistita, non è ancora affrontato in Italia sul piano legislativo se si eccettuano ripetuti decreti ministeriali che vietano la clonazione umana.
Tutta la dottrina bioetica tende dunque ad aprirsi alla sperimentazione sul patrimonio genico ma solo ai fini di tutela della salute, da intendersi sia come prevenzione che come cura.
Lo sviluppo e la prospettiva di ulteriori progressi nel settore degli interventi sul genoma pongono, infatti, la necessità di individuare dei limiti entro cui detti interventi possano essere effettuati e ciò anche al fine di garantire l'umanità e lo stesso equilibrio dell'ecosistema da un uso indiscriminato della ingegneria genetica. Tale necessità appare tanto più urgente se si considera anche che da parte di alcuni ricercatori stranieri vengono fatte pressioni per ottenere il brevetto sui frammenti di geni umani da loro individuati.
Brevettare i geni significherebbe acquisirne la proprietà quindi il potere di produzione e di escludere altri da tale produzione.
Da ciò la necessità di fissare, in tale settore, principi etici inderogabili volti a garantire la tutela fondamentale della persona. In sede europea si è esclusa la brevettabilità del corpo umano e di parti di esso.
Per ciò che attiene in particolare alla terapia genica va evidenziato che il CNB ha prodotto al riguardo un documento, approvato il 15.2.1991.
I principi espressi in tale parere risultano di integrazione e specificazione delle indicazioni contenute nell'articolo in esame.
Innanzi tutto viene operata una distinzione tra terapia genica somatica e terapia genica germinale. Il primo tipo di terapia "si propone di eliminare o ridurre i difetti molecolari a livello delle cellule somatiche con effetti limitati all'individuo " mentre il secondo "mira a correggere difetti genetici in cellule della linea germinale con effetto sulla discendenza".
Allo stato attuale la terapia genica germinale è, a parere del CNB, "improponibile dal punto di vista etico e scientifico.
Il principio etico fondamentale chiamato in causa è quello della intangibilità del patrimonio genetico di un soggetto, che può tuttavia conciliarsi con quello del diritto di un individuo al mantenimento o al recupero dell'efficienza della propria dotazione genica.
Dal punto di vista scientifico-empirico l'improponibilità dell'intervento deriva dal fatto che non esistono attualmente le basi concettuali e tecniche per prevedere gli effetti di una terapia genica germinale sullo sviluppo dell'individuo e della sua discendenza; non si deve tuttavia considerare preclusa in futuro la possibilità che, con l'acquisizione di nuove conoscenze e lo sviluppo di tecniche più efficienti, si realizzi una integrazione mirata di geni nella linea germinale senza alterare la struttura e la funzione del genoma."
Va però precisato al riguardo che il diritto all'identità genetica va inquadrato tra i diritti della personalità, ed è da intendersi quale diritto ad una sfera intangibile da manipolazioni esterne; ciò non significa che tale diritto sia incompatibile con la libertà di poter scegliere di modificare il proprio patrimonio genetico ove questo risulti difettoso.
Risultano di notevole interesse le considerazioni svolte dal CNB nel documento prodotto sulla terapia genica in merito agli altri problemi etici posti dalla terapia genica germinale, ulteriori rispetto a quello della intangibilità del patrimonio ereditario di un soggetto. In particolare viene posto in rilievo il problema della "responsabilità di decidere quali geni trasmettere alla discendenza, ammesso che l'identità genetica venga mantenuta e che il gene possa inserirsi correttamente nei cromosomi e seguire le normali leggi mendeliane dell'eredità. Il problema non tocca solo la singola persona con la sua progenie, ma si estende alla collettività, in quanto un intervento sistematico sul genoma di singoli individui può avere riflessi sulla struttura genetica della popolazione. Una azione negativa sul carico genetico, ossia l'insieme delle mutazioni deleterie che passano da una generazione all'altra potrebbe essere giustificato, mentre non sarebbe accettabile un intervento mirato al potenziamento di determinate qualità o all'induzione di nuovi caratteri. Modificazioni indotte nel genoma con questa finalità rientrano nell'eugenetica positiva che non è ammissibile a priori per due ragioni fondamentali: non esistono criteri validi per stabilire quali caratteri fisici o comportamentali debbano essere migliorati o innovati a beneficio dell'individuo e della società; quand'anche risultasse proponibile un intervento a scopo perfettivo non vi sarebbe il modo di decidere quali potrebbero essere i destinatari. In assenza di una attenta sorveglianza la terapia genica germinale potrebbe portare ad abusi e condotte aberranti che si risolverebbero nella negazione della libertà individuale e nella discriminazione tra soggetti."
Quanto alla terapia genica somatica il CNB ritiene che sia "accettabile da tutti i punti di vista, essendo assimilabile ad una terapia sostitutiva o ad un trapianto non a livello di organo, di tessuto o di cellule ma a livello molecolare.
Ogni tentativo di terapia genica della linea somatica -a parere del CNB- dovrebbe essere accompagnato e preceduto da una accurata analisi dei seguenti fattori:
a) possibili benefici e possibili rischi di tale terapia;
b) confronto in termini di benefici, rischi ed efficacia della terapia in oggetto con terapie tradizionali riconosciute ed accettate dalle scienze mediche;
c) soddisfacimento delle misure di controllo e delle condizioni di accettabilità della terapia genica somatica stabilite dalle norme vigenti e dalle consuetudini accettate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
- Il Comitato Nazionale di Bioetica ritiene che la terapia genica somatica possa rientrare nel dominio più generale della sperimentazione nell'uomo di nuovi indirizzi terapeutici e debba come tale rispondere a tutti i criteri di accettabilità comuni a questi tipi di interventi.
- Il Comitato Nazionale per la Bioetica richiama l'attenzione sull'opportunità che una definita autorità:
a) aggiorni l'elenco di condizioni patologiche ereditarie, congenite o acquisite, per le quali sussista l'indicazione di terapia genica somatica;
b) definisca criteri guida per le operazioni tecnico-preparative caratteristiche del settore e per i metodi di monitoraggio successivo degli esiti delle esigenze terapeutiche, anche in stretto collegamento con i Centri e i ricercatori operanti in altri paesi;
c) proceda alla raccolta di dati sulla sperimentazione in corso."
Tali indicazioni caricano di significato anche i precetti deontologici della norma in esame, ed in particolare quello di cui al secondo comma, ai sensi del quale possono effettuarsi trattamenti di tipo genetico sul prodotto del concepimento al solo fine di prevenzione e correzione di condizioni patologiche, rispecchiando in ciò quanto il CNB ha precisato in merito al diritto alla integrità genetica da intendersi quale "diritto a ottenere l'assistenza necessaria a raggiungere un'identità genetica liberata dalle minorazioni che ne hanno colpito la struttura.".