Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di
ovviare alla sterilità.
E’ fatto divieto al medico, anche
nell’interesse del bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi
razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni
sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di
embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di
fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di
idonei requisiti.
Commento:
La formulazione attuale
dell’articolo è stata snellita rispetto al testo del 1995 esclusivamente da un
punto di vista formale; sostanzialmente vengono ribaditi i punti di riferimento
che il Consiglio Nazionale della Federazione nel 1995 ritenne di fissare al fine
di individuare una linea di condotta che il medico deve seguire in situazioni
riguardanti la fecondazione assistita.
La necessità di una regolamentazione
legislativa che tuttora è carente e che fa si che l’Italia rimanga l’unico Paese
europeo privo di una normazione in materia, è oggi ancora più sentita in
considerazione della mancata approvazione definitiva del testo unificato n.
4048/Senato approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1999 disegni e
proposte di legge "Disciplina della procreazione medicalmente assistita".
L’attuale situazione normativa, priva di regolamentazione giuridica, fa si che
sia possibile qualunque tipo di intervento senza alcuna garanzia del possesso
dei requisiti idonei tali da far mancare ogni tutela alla corretta gestione
socio-sanitario del procedimento
L’unico indirizzo esistente in materia è
rappresentato dalla circolare del Ministro della Sanità Degan del 1987, che
autorizzò nelle strutture pubbliche la fecondazione omologa pur senza definire i
requisiti minimi delle strutture.
Il Ministero della Sanità nel marzo 1997, a
seguito di gravissimi fatti di cronaca riguardanti donazioni dietro compenso, ha
ritenuto necessario censire la presenza di centri presso cui si effettuano
pratiche di inseminazione assistita.
La norma in esame recepisce in toto i
contenuti di un ordine del giorno del 2 aprile 1995 dal Consiglio Nazionale
della Federazione, in data poco precedente alla approvazione del precedente
codice. Risulta interessante, al fine di chiarire meglio le scelte operate in
materia di fecondazione assistita, riportare il testo di tale ordine del giorno
con il quale, appunto, il Consiglio Nazionale della FNOMCeO "di fronte
all'imponente sviluppo del fenomeno della procreazione assistita, della
maternità surrogata e della donazione di seme, consapevole della rilevanza
medico-sociale che tale problematica riveste esprime la propria grave
preoccupazione per le conseguenze che la mancata regolazione di tali pratiche
può comportare sul piano deontologico per i medici e su quello psico-fisico per
la madre e il bambino CHIEDE con forza al Governo e al Parlamento un urgente,
sollecito, intervento legislativo per regolamentare la materia, ribadendo la
disponibilità a collaborare per gli aspetti di propria competenza RITIENE che il
bene del nascituro debba sempre considerarsi il criterio di riferimento
essenziale per la valutazione delle diverse opzioni procreative e, pertanto, che
per quanto riguarda l'ammissione a procedure di procreazione assistita, debbano
essere comunque vietate:
a) tutte le forme di maternità surrogata
b) forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce
d) forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner
Ritiene inoltre che sia proscritta ogni pratica di procreazione assistita
ispirata a pregiudizi razziali, che non sia consentita alcuna selezione del seme
basata su prerogative di tipo socio economico o professionale e che sia bandito
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali;
INVITA gli Ordini provinciali a sottoporre a
procedimento disciplinare i medici che non si attengono ai predetti principi,
considerati ad oggi inderogabili o che svolgano, in materia, attività in
contrasto con i sopra enunciati principi in studi, ambulatori o strutture
sanitarie privi di idonei requisiti.
E' interessante, infine, evidenziare che
il Comitato permanente dei medici europei, presa conoscenza della norma posta in
materia di fecondazione assistita nel codice deontologico italiano, ha ritenuto
di interesse generale la scelta italiana e ha deciso di porla, quindi, a base di
una riflessione comune sul tema.