Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può
essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in
vigore.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non
sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo.
Commento:
Il capo VI del codice di deontologia medica è composto da due articoli che
riguardano entrambi la materia dei trapianti. L’art. 38 fa riferimento al
prelievo di parti di cadavere e l’art. 39 al "Prelievo di organi e tessuti da
persona vivente".
E’ subito da notare che la materia ha trovato una sua
nuova regolamentazione legislativa successivamente alla redazione del codice di
deontologia attraverso la legge 1° aprile 1999 n. 91 recante "Disposizioni in
materia di prelievi e di trattamenti di organi e di tessuti". Tale normativa,
che avrà la sua piena attuazione dopo l’approvazione dei decreti cui il Ministro
è delegato, apre lo spazio per una vera e propria rivoluzione nel campo dei
trapianti e in materia di prelievo di parti di cadavere.
La modificazione
più importante è quella contenuta nell’art. 4 della nuova legge che dà
fondamentale valore alla dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di
organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
La
normativa ha previsto che tutti i cittadini, al compimento della maggiore età,
siano chiamati a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di
organi e di tessuti successivamente alla morte e che tale manifestazione di
volontà, in senso ovviamente positivo o negativo, deve essere assolutamente
rispettata.
La normativa prevede, inoltre, che la mancanza di dichiarazione
di volontà è considerata quale assenso alla donazione.
La nuova legge è il
frutto di una modificata concezione dei trapianti nel senso estensivo, in quanto
ormai la società civile ne riconosce l’alto valore morale con l’intento di
favorire la crescita di una vera e propria cultura in materia anche per rendere
prevalente l’interesse dei malati rispetto ad un astratto concetto di "integrità
del cadavere".
L’accertamento e la definizione della morte sono chiaramente
stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993 n. 578 e dal D.M. 22 agosto 1994 n. 582.
Ne emerge un concetto unitario di morte identificata nella cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, sia in condizione di arresto
cardiaco che di respirazione assistita.
In ogni caso l’accertamento della
morte deve essere attuato con il rispetto di precise modalità che,
nell’eventualità di morte encefalica, prevedano anche un congruo periodo di
osservazione.