titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL CITTADINO


Art. 24 Libera scelta del medico e del luogo di cura

La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

Commento:
Il codice di deontologia medica all’art. 24 sintetizza il contenuto dei due articoli 24 e 27 della precedente stesura. La ratio dei due articoli era, infatti, la medesima: la necessità del rispetto della libertà di scelta del medico, del luogo di cura e della correlativa esigenza di garantire al paziente la scelta finale sui presidi, istituti o luoghi di cura da privilegiare per garantire la cura stessa.
L’art. 24 in sostanza afferma che il rapporto medico-cittadino rimane sempre e comunque di carattere fiduciario che deve sussistere, a garanzia della migliore riuscita delle cure, tra il professionista e il proprio assistito in mancanza del quale ben difficilmente il rapporto potrebbe garantire risultati positivi.
Tale articolo, come anche i successivi del medesimo capo, disciplina l'obbligo del medico al rispetto del diritto del paziente alla libera scelta del personale medico e delle strutture cui affidare la tutela della propria salute.
Per quanto attiene alla libera scelta del medico, questa è ribadita anche nella normativa del Servizio Sanitario Nazionale e trova applicazione nei provvedimenti regolamentari. Essa rappresenta un principio fondamentale ed inalienabile che deve improntare il rapporto medico-paziente, proprio per la natura fiduciaria che caratterizza tale rapporto.
La libertà di scelta e la natura fiduciaria del rapporto professionista-cliente, trovano un effettivo e significativo riscontro in ambito giuridico, nell'art.2232 c.c. che, appunto, sancisce al 1° comma l'obbligo di "eseguire personalmente l'incarico assunto" evidenziando, così, indirettamente, l'aspetto fondamentale della fiducia che connota il rapporto in esame con conseguenze notevoli anche per il diritto (v. ad esempio le limitazioni poste dallo stesso articolo 2232 c.c. in merito alle possibilità del professionista di far ricorso a sostituti e/o ad ausiliari).
Il codice deontologico ribadisce come dovere comportamentale del medico il rispetto del diritto del paziente alla libera scelta del curante prendendo anche, molto opportunamente, in considerazione la sostanziale disparità che spesso connota il rapporto medico-paziente e che può consentire al primo di influenzare l'altro anche relativamente alla scelta di colleghi o di strutture cui affidarsi.
A tale riguardo viene previsto, per sancirne il divieto, l'accordo tra due medici volto, appunto, ad influenzare la scelta del paziente. Viene prevista la facoltà per il medico di dare indicazioni al paziente in merito ai presidi, istituti o luoghi di cura da lui reputati più idonei per le necessità del paziente stesso.
Tale facoltà trova giustificazione nella stretta connessione esistente tra i vari interventi sanitari, rientranti in unico trattamento riferito ad uno stesso soggetto; infatti, l'attività diagnostica e/o terapeutica di un sanitario può trovare implicazioni in quelle precedenti di altri, e può determinare conseguenze sulle successive che, diversi colleghi, si troveranno ad effettuare.
Si tratta di una facoltà che può, inoltre, essere considerata quale manifestazione del compito del medico di agire in difesa della salute del paziente laddove, evidentemente, le indicazioni trovino origine nel convincimento del sanitario della sicura affidabilità delle strutture, istituti consigliati e della loro piena rispondenza alle esigenze dell'assistito.
Le convinzioni del medico non possono però annullare il diritto alla libera scelta delle strutture e dei luoghi di cura e, anche nella fattispecie oggetto dell'articolo in esame, resta fermo, per il medico, il dovere, fissato al precedente art. 17, d'ordine generale, di rispettare i diritti fondamentali del cittadino.
Va rilevato altresì che il presente articolo considera solamente la fattispecie in cui le indicazioni del medico siano mosse da convinzioni di beneficialità; qualora, invece, dette indicazioni dovessero fondarsi su diverse finalità quali, ad esempio, benefici economici per il medico stesso o compartecipazioni agli utili di determinate strutture verrebbero a configurarsi violazioni di altre norme quali quelle che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'esercizio professionale e la finalizzazione dello stesso alla sola tutela della vita e della salute dei pazienti (artt.3 e 4 del codice).