Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di
medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il
comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione,
deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è
tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo
esime dalla responsabilità disciplinare.
Commento:
Il nuovo codice di deontologia
medica, all’art. 1, si limita a stabilire, con chiarezza, quali siano i suoi
contenuti e i suoi ambiti di applicazione, senza preoccuparsi di elaborare una
definizione della deontologia medica.
A questo riguardo è interessante
notare come nell’articolo sia subito chiarito il concetto che le norme
deontologiche non riguardano soltanto la vita professionale del medico, ma
incidono su tutta la sfera comportamentale del professionista.
Il termine di
deontologia deriva dai termini greci "to deon" : "ciò che deve essere e
che si deve fare" e "logos" : "discorso, parola, scienza ".
Nella
storia della filosofia la parola deontologia è entrata nell’uso comune da quando
il Bentham diede alla sua "Science of morality" apparsa nel 1834 il titolo di
"Deontology".
In sede di introduzione a questo commento è necessario
evidenziare la consapevole scelta della Federazione di "difendere e rafforzare"
il valore e l’importanza della deontologia professionale. Si è inteso
riaffermare con energia l’autonomia della deontologia anche rispetto alla
continua e incessante opera di "legificazione" di tutti gli aspetti in cui si
svolge l’attività dell’uomo. La norma giuridica, infatti, non può pretendere,
senza tradire i suoi peculiari aspetti di generalità e di astrattezza, di
regolamentare l’universalità dei comportamenti umani soprattutto in campi
particolarmente delicati come quelli relativi allo svolgimento dell’attività
professionale.
La deontologia medica rappresenta, tradizionalmente, l’insieme
delle norme riguardanti i doveri del medico nei suoi rapporti con le autorità ,
con i cittadini e con i colleghi. Caratteristica primaria di questo insieme di
principi e regole è la loro "extragiuridicità": si tratta di norme di condotta
che nascono spontaneamente in seno al gruppo professionale e che sono
volontariamente osservate come se fossero norme giuridiche dai componenti del
gruppo professionale stesso.
In campo medico, in particolare, il
comportamento deontologico si esprime nel rispetto della dignità professionale.
Questo si sostanzia nel presupposto che la scelta della medicina come
professione sia – o almeno tenda ad essere – vocazionale e che fondamenti ne
siano l’indipendenza intellettuale e la libertà scientifica.
Questi valori
sono comuni a tutte le professioni, ma trovano la loro più alta espressione
nella medicina cui prioritariamente è affidata la tutela dello stato di salute
dell’uomo e il suo benessere psichico e fisico.
I valori basilari del
rispetto della vita e della dignità della persona devono essere sempre di guida
al medico, la cui opera ha per fine l’interesse del paziente, da perseguire
nella rigorosa adesione ai canoni della deontologia ippocratica, cioè ai
principi della beneficialità e della non maleficità.
E’ ancora attuale,
quindi, l’antichissimo binomio della scienza e coscienza. L’atto medico ha, da
un punto di vista deontologico, una duplice giustificazione. Da un lato la
scienza del medico, cioè il suo sapere offerto al paziente e corretto dalla
coscienza, intesa quale uso consapevole di questo sapere nell’interesse
esclusivo del malato, dall’altro la volontà, liberamente espressa e non
delegabile, dell’individuo che al medico si affida.
Se, come detto - la
deontologia medica si sostanzia nel rispetto della dignità e del decoro della
professione garantite dall’indipendenza professionale e dalla libertà
scientifica - ecco che viene a delinearsi in modo netto ed esauriente il
significato vero dell’Ordine professionale inteso come organo che deve tutelare
i principi costitutivi della dignità della professione.