Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Commento:
Lo stesso rigore che deve
improntare l’attività pubblicitaria o informativa del medico dovrà seguirsi nel
caso di informazione al pubblico di nuove scoperte o di innovazioni in campo
sanitario, allorquando non risultino ancora accreditate a livello di comunità
scientifica. Evitare illusorie aspettative o comunque attese infondate è un
principio che informa tutto l’impianto codicistico. Come già detto le
aspettative di vita e di qualità della stessa, sono aumentate e spesso si
riscontra che movimenti di opinione a sostegno di terapie non validate, lungi
dall’essere portatori di benefici per la salute collettiva, spesso sono
illusori, dannosi e privi di riscontri scientifici.
Il comportamento da
seguire, anche in caso di scoperte scientifiche, deve essere improntato alla
massima prudenza.
A tale riguardo, infatti, è individuato nella comunità
scientifica e professionale l'ambito da parte del quale deve essere svolta la
prima comunicazione delle scoperte, al fine di consentire una preventiva
verifica critica delle stesse da parte di chi ha competenza per
effettuarla.
Anche riguardo alla fattispecie, oggetto della norma in esame,
appaiono significativi i principi di etica medica espressi dalla Conferenza
Internazionale degli Ordini nel 1987 riguardo alla pubblicità delle scoperte
scientifiche e ai sensi dei quali "il medico ha il dovere di divulgare anzitutto
sulla stampa professionale le scoperte fatte o le conclusioni dei propri studi
scientifici in materia di diagnosi o di terapia. Egli le sottoporrà al giudizio
critico dei colleghi nelle forme appropriate prima di darne notizia al pubblico
non medico. Ogni sfruttamento pubblicitario di un successo medico a vantaggio di
una persona, gruppo e scuola è contrario all'etica medica".