Legge del
Servizio Sanitario Nazionale n. 833 art. 33: Chiunque, può rivolgere al
Sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è
stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle
richieste di revoca o di modifica il Sindaco DECIDE ENTRO 10 GIORNI.
I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato (Cioè
entro 10 giorni).
ARTICOLI
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
art. 1: L’Italia è
una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro.
La
Sovranità appartiene al POPOLO (anch’io appartengo al popolo, dunque il
popolo è il Re), che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
La parola Repubblica deriva dal Latino
"Res publica" che significa "cosa pubblica", ma l’etimo della parola
latina "Res" è la radice medio orientale "Ras" o "Res" le quali
significano: il Capo, il Re, il Ras.
art. 2
: La Repubblica RICONOSCE e GARANTISCE i DIRITTI INVIOLABILI
dell’Uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua
personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
art.
3 : TUTTI i Cittadini (anche i non vaccinati) sono UGUALI davanti
alla Legge
E’ compito della Repubblica (e Lei ne è il
rappresentante, sig. Sindaco) RIMUOVERE gli OSTACOLI di ordine economico e
SOCIALE che, LIMITANDO di FATTO la LIBERTA’ e l’UGUAGLIANZA dei Cittadini,
impediscono il PIENO SVILUPPO della Persona UMANA e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
art. 4 :
La repubblica riconosce a TUTTI i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il DOVERE di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività od una FUNZIONE che concorra al progresso
materiale o spirituale della Società.
art.
13: La LIBERTA’ PERSONALE è INVIOLABILE... NON è ammessa forma
alcuna di... qualsiasi altra restrizione della LIBERTA’
PERSONALE...
art. 19: TUTTI hanno il
DIRITTO di PROFESSARE (praticare) LIBERAMENTE la propria fede religiosa in
QUALSIASI FORMA, individuale...
La Medicina Biologica o
Naturale insegna l’autogestione della Salute Fisico/Spirituale. Essa si
basa sul principio che la Salute deve essere gestita per diritto in quanto
bene individuale, dalla persona stessa.
La salute può
essere solamente auto gestita, ponendosi in armonia con TUTTE le sacre
Leggi della Natura, le quali richiedono il raggiungimento dei massimi e
veri equilibri nel nostro corpo e nell’ambiente, l’Universo. Siamo per la
massima ecologia possibile ed il non inquinamento corporeo ed
ambientale.
Per il mantenimento della Salute, essa
insegna a badare con massima cura all’alimentazione, al vestire, al
pensare ed all’essere sempre più e meglio informati su Se Stessi e
sull’ambiente che ci circonda, aiutando per quanto è concesso, anche le
autorità a far rispettare i diritti dei Cittadini, secondo i Principi
Costituzionali.
art. 21: TUTTI hanno
DIRITTO di Manifestare LIBERAMENTE il PROPRIO PENSIERO con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione...
art. 28:
TUTTI possono agire in giudizio per la tutela dei propri DIRITTI ed
INTERESSI LEGITTIMI... (la Salute è il primo BENE
dell’ESSERE)
art. 29: I Funzionari
(anche il Sindaco) ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, SONO
DIRETTAMENTE RESPONSABILI, secondo le Leggi Penali, Civili,
Amministrative, degli ATTI compiuti in VIOLAZIONE di DIRITTI. In tale caso
la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli Enti
pubblici.
art. 30: E’ DOVERE e DIRITTO
dei genitori, mantenere, ISTRUIRE ed educare i
figli...
Come genitori abbiamo il piacere, il DOVERE, il
DIRITTO di "istruire", per mezzo della scuola obbligatoria che lo stato ha
istituito ed anche il "dovere diritto" di garantire la Salute e
l’istruzione dei ns. figli.
Tutti i prodotti
farmaceutici, anche i vaccini, hanno controindicazioni per stessa
ammissione dei produttori.
In ogni prodotto
farmaceutico, salvo i vaccini ed i sieri che non si sa perché solo essi
non li hanno, si deve trovare un foglio, obbligatorio per legge (Legge
833/78 - titolo I, capo II, n. 6), che indica la Posologia (modalità
d’uso) ed in questo stesso foglio devono essere indicati i pericoli (che
si conoscono e non tutti quanti), derivanti dall’assunzione di tale
prodotto; queste indicazioni si chiamano:
controindicazioni.
Per quale motivo i vaccini ed i sieri
non hanno il foglietto accompagnatorio che deve essere consegnato al
vaccinando in modo che esso sia informato sul prodotto da inoculargli ?
Tutti, compreso il Ministero della Sanità sono
fuorilegge su questo fatto.
Quale "Garanzia" o "Tutela"
lo stato ci dà se permette tali nefandezze ! non informandoci sui reali
pericoli delle vaccinazioni.
Inoltre TUTTE le
controindicazioni VENGONO SOMATIZZATE nel tempo, da coloro che usano
farmaci e vaccini. Cosa ancor più grave, sono anche state "inventate" le
malattie IATROGENE, (malattie da farmaco indotte dai
medici).
art. 31: La Repubblica...
PROTEGGE la maternità l’INFANZIA (perciò anche i miei
figli).
art.
32: La repubblica TUTELA
la Salute come FONDAMENTALE DIRITTO dell’individuo e interesse della
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. NESSUNO PUO‘
ESSERE OBBLIGATO ad un determinato trattamento sanitario, se non per
disposizione di Legge (ecco l’errore).
La Legge NON PUO‘
in NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI dal RISPETTO della Persona
UMANA. (ecco la
riparazione all’errore precedente).
In questo articolo Costituzionale, si rilevano
importanti affermazioni e considerazioni:
1) E’
affermato autorevolmente il DIRITTO ed il DOVERE a NON AMMALARSI, ma anche
il diritto inverso: quello ipotetico di potersi ammalare; esempio: per
colui che non desidera utilizzare le vaccinazioni quali tecniche
profilattiche (spacciate per tecniche preventive) DEVE essergli garantito
che ipoteticamente possa ammalarsi della malattia per la quale lo si
vorrebbe "proteggere" con la vaccinazione, ammesso che egli soggetto sano,
si ammali SICURAMENTE di quella malattia; oltre a questo vi è il diritto
ad essere garantito sulla Sua libertà di scelta preventiva, profilattica,
terapeutica, perché se così non fosse egli verrebbe a cadere sotto la
Dittatura Sanitaria del potere medico statale.
Inoltre
vi è di fatto anche per il cittadino che non si oppone alle vaccinazioni
obbligatorie, la libertà di ammalarsi, infatti ogni malato ha la libertà
di essere malato e di curarsi o meno oppure quella di richiedere la
vaccinazione, in questo caso lo Stato è obbligato dalla legge a
fornirgliela.
2) La SALUTE è il FONDAMENTALE DIRITTO
dell’INDIVIDUO, di conseguenza lo Stato si è impegnato a garantire e
difendere, cioè tutelare, il FONDAMENTALE DIRITTO dell’INDIVIDUO: la sua
SALUTE !
Non si può con sotto leggi, sempre dello
stesso stato, modificare questo diritto fondamentale.
Purtroppo questo avviene quando si formula questo
preciso discorso: per "salvare" la collettività intesa come "maggioranza"
e non come totalità degli esseri che la compongono, si deve accettare la
morte o la invalidità permanente più o meno grave, di una parte della
collettività, una "minoranza", perché questo è lo scotto che si deve
pagare per ottenere una "protezione".
Questo è il
discorso reale che ogni medico effettua quando parla di vaccinazioni, ben
sapendo e conoscendo ma non mettendo al corrente il vaccinando delle gravi
controindicazioni che farmaci e vaccini contengono.
Lo
stato, nella persona dei vari ministri e tecnici che lo rappresentano,
dicono le stesse identiche frasi.
Ma allora essendo
questa la realtà, l’ articolo della costituzione (art. 32) deve essere
modificato o tolto dalla stessa, in quanto in contrasto con la pratica
dello stato che per favorire una "maggioranza", pur sapendo ed essendo
cosciente di ledere gravemente il fondamentale DIRITTO la salute del
singolo, non esita a promulgare leggi sanitarie che danneggiano una
"minoranza" che è per di più indifesa perché i medici, coloro che hanno la
"patente per sanare" e dovrebbero essere gli esecutori della "tutela della
salute" invece sono conniventi con lo stato nel non informare il
cittadino.
Questa prassi non è certamente onorevole per
un paese che si perita di essere "Democratico"; questa è la prassi di un
paese TOTALITARIO, nel quale si CALPESTANO i diritti fondamentali del
singolo cittadino, il Diritto alla Sua Salute applicando la Dittatura
Sanitaria a favore di una ipotetica ragion di stato e di casta, quella
farmaceutica e medica.
Dovremmo DENUNCIARE all’autorità
giudiziaria ministri, politici, medici, perché questi non ci "TUTELANO" da
OGNI forma di inquinamento di: aria, acqua, terra, esseri umani, animali,
vegetali.
Il DIRITTO alla DIFESA da questa prassi
incostituzionale dello Stato stesso e dei suoi vassalli, si pone anche
come diritto SOGGETTIVO e presenta 2 correlazioni: da un lato con quanti
attentano alla salute di individui e di gruppi per qualsiasi motivo,
dall’altro con lo Stato in tutte le sue espressioni, che tale diritto DEVE
tutelare secondo l’articolo costituzionale; analogamente a quanto si
verifica per altri diritti primari del cittadino, come la tutela
dell’integrità personale e dei suoi beni od il diritto alla giustizia,
nell’ambito delle leggi della comunità.
Persino
nell’Assemblea Mondiale della Sanità nel 1970 si è affermato il principio:
che si deve ottenere il PIU‘ ALTO LIVELLO possibile di Salute alle
popolazioni, individualmente e collettivamente.
Si
richiede comunque da parte dello Stato la DEFINIZIONE di che cosa è la
SALUTE, in quanto egli non può tutelare ciò che non definisce e perciò non
conosce.
In Medicina Biologica o Naturale definiamo la
SALUTE: il mantenimento del massimo ORDINE, con il migliore potere
Organizzativo, per ottenere un sempre più PERFETTO CONTROLLO o GOVERNO su
Se stessi e così tendere ad ottenere il massimo BENESSERE, GODIMENTO,
PIACERE alla Vita e così tendere verso l’Infinita Perfezione, l’Infinito
Ordine, l’Infinita Comunicazione ecc., per poter mantenere la VITA
all’Infinito.
La Malattia è al contrario la tendenza
verso il disordine, al NON controllo su di Sé ed è una o più NON
CONSAPEVOLEZZE SULLA VITA, essa è figlia dell’Ignoranza, la NON
Conoscenza, la quale non permette, di vivere in armonia con i principi
della Salute, cioè significa che la malattia è un modo di essere
dell’individuo.
La tutela della salute della
collettività la si raggiunge SOLAMENTE, tutelando il FONDAMENTALE DIRITTO
del SINGOLO INDIVIDUO, la SUA SALUTE.
L’insieme dei
SINGOLI forma la Collettività. Infatti è solo la coincidenza degli
interessi dei singoli che formano l’interesse della collettività; per cui
vi è SEMPRE coincidenza anche fra salute del singolo e quella della
collettività.
Il perno della Riforma Sanitaria in
Italia è proprio il "Diritto alla Salute" e quindi il soggetto che ne è
portatore: il CITTADINO.
E’ a lui che fanno o dovrebbero
fare capo le strutture; è su di lui che sono foggiati o perlomeno
dovrebbero esserlo, gli organismi destinati a realizzare il suo diritto; e
poiché tale diritto comprende globalmente la "promozione", la "difesa",
cioè anche la prevenzione, la cura del danno, ecco sancito il pieno
diritto all’autogestione della salute da parte del cittadino. Tuttavia il
diritto alla salute, non può essere inteso come un diritto passivo, bensì
come una libertà che va conquistata ed esercitata continuamente dal
cittadino che ne è il titolare; e perché ciò possa realizzarsi, occorre
anzitutto che il cittadino conosca i termini del problema, cioè sia
informato su che cosa è la Salute e cos’è la malattia; su come mantenere
la Salute o come ripristinarla solamente con tecniche Naturali che NON
attentino alla sua Salute futura, cioè che NON presentino delle
controindicazioni né pericolosità e che possibilmente non costino in
termini di denaro ne a lui ne allo stato.
In secondo
luogo è necessario che egli possa esercitare effettivamente tale diritto
di scelta, attraverso la sua partecipazione ai centri decisionali, nei
quali si operano scelte che travalicano le possibilità individuali di
ciascuno.
INFORMAZIONE e PARTECIPAZIONE, sono gli
strumenti che consentono l’esercizio attivo del diritto alla Salute e che
la legge DEVE assicurare a TUTTI i cittadini.
Dobbiamo
passare dalla concezione del "malato oggetto di cure" a quella del
CITTADINO-SOGGETTO che esercita attivamente il suo diritto alla salute,
sotto la PROTEZIONE della Legge.
Questo diritto come
ogni altra libertà, per essere conquistato ed esercitato, richiede un
IMPEGNO Personale RESPONSABILE, che non tutti i membri della comunità sono
disposti a dare, se non sarà fatto comprendere loro che solo da tale
impegno può derivare la loro Salute e che una volta perduta, le pillole ed
il bisturi NON consentono più di riconquistare.
3)
NESSUNO PUO‘ essere OBBLIGATO ad un qualsiasi trattamento sanitario
(Costituzione), perciò anche le vaccinazioni obbligatorie essendo
Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), quando questo trattamento viola il
DIRITTO FONDAMENTALE dell’INDIVIDUO, la SUA SALUTE, se imposta con la
forza.
Tutti i farmaci e sopra tutto le vaccinazioni
hanno controindicazioni, cioè presentano delle PERICOLOSITA’, più che
documentate anche in sentenze di Tribunali di recenti processi nei quali
sono stati assolti dei genitori che non avevano vaccinati i loro figli,
"perché il fatto non costituisce reato"; ecco perché affermiamo che le
leggi dello stato che obbligano a questo provvedimento sanitario
obbligatorio con la coercizione VIOLANO IL DIRITTO FONDAMENTALE
dell’INDIVIDUO, la sua SALUTE.
Come dice l’art.
Costituzionale:
"In NESSUN CASO la legge può
violare i LIMITI IMPOSTI dal RISPETTO della PERSONA UMANA".
Questi limiti li pone l’INDIVIDUO STESSO, ovviamente
non prevaricando i limiti dell’altro, per GARANTIRSI LA SALUTE e la
PROPRIA SOPRAVVIVENZA!
Le vaccinazioni OBBLIGATORIE come
tutti gli altri provvedimenti sanitari obbligatori (TSO) EFFETTUATI SENZA
il CONSENSO e la PARTECIPAZIONE del SINGOLO CITTADINO, sono una VIOLAZIONE
del RISPETTO della PERSONA UMANA, dei DIRITTI alla sua SALUTE e sono una
COERCIZIONE dei PRINCIPI FONDAMENTALI della sua COSCIENZA e per TUTTI
coloro che sono AUTOSUFFICIENTI nella gestione della loro
Salute.
Infatti e giustamente l’art. 33 della 833,
prevede che, all’individuo od all’esercente la patria potestà sul minore,
che dovrebbe sottostare ad un provvedimento sanitario obbligatorio, DEVE
essere richiesto il consenso e la partecipazione; da queste affermazioni
si evince con chiarezza, che senza consenso e partecipazione, NON vi può
essere coercizione o vaccinazione coatta in quanto oltre a tutto NON sono
previste pene per colui che si rifiuta di sottostare al provvedimento
sanitario obbligatorio.
Migliaia di famiglie, in Italia
si umiliano a cercare certificati di vaccinazioni fasulli, presso medici
compiacenti, pur di non sottostare ad una INIQUA IMPOSIZIONE che lo Stato,
che dovrebbe essere al nostro SERVIZIO cioè nostro TUTELANTE, ha imposto
INCOSTITUZIONALMENTE per seguire interessi di parte, NON certo quelli del
POPOLO SOVRANO!
In Italia la "CARTA dei DIRITTI del
CITTADINO" è stata sancita da una Legge (Legge Reg. Lombardia. 48/88;
questa Carta dei diritti riguarda tutti gli utenti del servizio sanitario
nazionale ed essa prevede che ogni cittadino ha DIRITTO
a:
Essere trattato come utente pagante per un servizio
dovuto.
Essere ricoverato in strutture sanitarie che
permettono una degenza adeguata e consona alle
esigenze.
Non essere ricoverato in ospedale quando ciò
non sia realmente necessario.
Essere assistito da
personale qualificato.
Ricevere da parte del personale
medico ed infermieristico una assistenza
tempestiva.
Essere assistito da personale sanitario
perfettamente identificabile.
Essere ascoltato dal
medico, quando è malato.
Vedere riconosciuta la propria
soggettività culturale e fisica, conservare il proprio nome e
cognome.
Essere ricoverato in strutture sanitarie che
permettano la conservazione della propria
privacy.
Essere informato insieme ai suoi parenti, sulla
diagnosi.
Essere tutelato nei confronti di violenze e
maltrattamenti e da ogni abuso commesso nei suoi
confronti.
Non essere oggetto di nessuna
sperimentazione per nessun motivo (farmaci o
vaccini).
Le donne hanno diritto a vivere la gravidanza
ed il parto come momenti fisiologici e non
patologici.
I bambini in età scolare hanno diritto a
non interrompere la continuità didattica, (anche se non hanno il
certificato di vaccinazione).
Tutti i cittadini hanno
il diritto di disporre all’interno di ogni struttura sanitaria di organi
di partecipazione e di essere presenti tramite i propri
rappresentanti.
Per attuare meglio questi principi
della "Tutela", in Italia è stata varata la legge sulla Riforma Sanitaria
(Servizio sanitario nazionale L. 23 - 12 - 78 n. 833); all’articolo n.33
si legge:
Norme per gli accertamenti sanitari
volontari ed obbligatori - (ricordiamo che le vaccinazioni in Italia,
sono trattamenti sanitari obbligatori e lo sono in primo luogo per lo
stato stesso, cioè se un cittadino si reca presso la struttura sanitaria
per richiedere la vaccinazione lo stato è OBBLIGATO, non può esimersi
dall’eseguire il trattamento, mentre l’obbligo non è reversibile con
coercizione in quanto la legge prevede la possibilità di richiederne
l’esonero (art. 33, legge 833/78) e non prevede le pene coercitive da
comminare al soggetto che si rifiuta e chiede l’esonero; la
"trasgressione" infatti è colpita con sanzione amministrativa, (cioè con
una multa pecuniaria) anche se riteniamo che questa sanzione sia
illegittima.
I trattamenti sanitari obbligatori NON
devono essere: Coattivi - Discriminatori - Rischiosi - Sperimentali e non
ci devono essere altre alternative; inoltre tutti abbiamo la libertà di
ammalarci di conseguenza tutti dobbiamo avere la libertà di
vaccinarsi.
Gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla
presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello
stato (cioè anche per le vaccinazioni rese obbligatorie
da leggi dello stato) POSSONO (non devono) essere disposti dall’autorità
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’art.
32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei
diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla
libera scelta del medico e del luogo di cura.
Fate
attenzione come la legge precisa che questi trattamenti sanitari
obbligatori, anche le vaccinazioni, DEVONO rispettare l’art. 32 della
costituzione ed i limiti disposti dai diritti civili e dalla dignità della
persona; questi limiti li pone l’individuo stesso, sopra tutto in ragione
della salute quale suo BENE FONDAMENTALE.
Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con
provvedimenti del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su
proposta MOTIVATA di un medico.
Commento: è il
sindaco che deve con una ordinanza da lui firmata, disporre il trattamento
sanitario obbligatorio anche per le vaccinazioni, su proposta MOTIVATA di
un medico ed essendoci un reale pericolo per il singolo o se vi è pericolo
per la comunità essendo in essere in quella zona una forte epidemia della
malattia per cui si vuole vaccinare, non essendoci nella realtà odierna
questi casi, l’obbligo diviene un imposizione da DITTATURA SANITARIA;
quale motivazione vi è nel voler obbligare alla vaccinazione per esempio
antiPolio quando si sa che la Polio era scomparsa già prima
dell’obbligatorietà della vaccinazione che è del Febbraio 1966; la
motivazione non esiste, essa è di ordine solo economico per gli
industriali della farmaceutica e non di ordine sanitario per il cittadino
e questo vale anche per la difterite ed il tetano; ricordiamo che
quest’ultima, NON è una malattia infettiva che si trasmette da uomo a uomo
!
La legge continua dicendo:
Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai
presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e ove necessario la
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti
commi, devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il
CONSENSO e la PARTECIPAZIONE da parte di chi vi è
obbligato.
L’unità sanitaria locale opera per ridurre il
ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici
fra servizi e comunità. Nel corso del trattamento
sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga
opportuno, esempio un legale.
Commento: è ovvio che se
non vi è consenso e partecipazione da parte della persona o di chi ne fa
le veci, il provvedimento NON può essere imposto con la forza, tant’è che
non sono previste le pene e le sanzioni coercitive per chi si oppone al
provvedimento; una coercizione da parte dell’autorità sanitaria alla
vaccinazione, è una trasgressione grave da denuncia penale; non ci risulta
che le USL ed i medici vaccinatori siano così democratici e si adoperino
per "condurre iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato" ovviamente informandoli su
tutti i pericoli che le vaccinazioni presentano sui quali essi sono
normalmente informati, oppure che essi si prodighino nel "ridurre" il
ricorso a tali provvedimenti (le vaccinazioni) ...sviluppando iniziative
di prevenzione e non di profilassi (come lo sono le vaccinazioni) e come
prevede la legge, anzi essi fanno delle pressioni terroristiche dicendo il
più delle volte: "se non ti vaccini prenderai la polio, l’epatite, la
difterite, il tetano" e così il cittadino si spaventa ed in genere
soggiace alla tecnica vaccinatoria non perché convinto, ma perché
terrorizzato; come vedete essi si comportano esattamente al contrario di
ciò che dice la legge; inoltre essi si adoperano a promuovere (al posto di
ridurre) con l’appoggio del ministero della sanità legato alle
multinazionali della chimico/farmacopea per aumentare il quantitativo
delle vaccinazioni obbligatorie (vedi la nuova vaccinazione obbligatoria
anti epatite B varata nel 1992). Continua la
Legge:
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta
di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle
richieste di revoca o di modifica il sindaco DECIDE entro 10 giorni. I
provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso
procedimento del provvedimento revocato o
modificato.
Ricordo anche che esiste l’art. 328
C.P. e 241 C.C. che la obbliga ad assumersi la responsabilità nel dover
rispondere entro 30 giorni, altrimenti può essere denunciato per omissione
in atti di ufficio (commento: occorre assolutamente utilizzare questa
possibilità che la legge ci da ed inoltrare le richieste di esonero alle
vaccinazioni per motivi di coscienza, al sindaco ove si risiede, che DEVE
decidere e di conseguenza informare il richiedente entro 10 giorni dalla
data di presentazione della domanda di esonero). Se invece risponde alla
richiesta di esonero, la battaglia è vinta, ma se risponde con la
negazione dell’esonero e cioè vi obbliga alla vaccinazione del figlio,
occorre assolutamente denunciarlo per la trasgressione dell’art.323 che
dice: "Abuso di ufficio in casi non previsti specificatamente dalla legge,
e di quello del C.P. n. 452 "Delitti colposi contro la salute pubblica" e
n. 443-444, 586 "Morte o lesione come conseguenza di altro
delitto".
Il pubblico ufficiale (367) che,
abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad
altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non
previsto come reato da una particolare disposizione di legge (605/2 n.
2-609) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da
centomila lire a due milioni (31) 2637 C.C. (1)
(2)".
Ecco come potete agire nei confronti del
sindaco o del giudice del Tribunale dei Minori che vi obbliga alla
vaccinazione coatta; la strada meno aggressiva ma comunque difensiva è
quella di attendere la sentenza e ricorrere in Appello od al
TAR.
Dato che l’art. 33 della 833 obbliga coloro che
intendono far sottostare un soggetto ad un provvedimento sanitario
obbligatorio ad ottenere da lui "consenso e partecipazione", è chiaro che
alla negazione da parte del soggetto o di chi esercita la patria potestà
sul minore, del consenso e della partecipazione NON vi può essere
coercizione, da parte di colui (pubblico ufficiale) che obbliga a tale
provvedimento, egli di fatto commette reato punibile penalmente; infatti
vi è un evidente danno Psichico, con la coercizione; siccome è noto che le
vaccinazioni sono pericolose (molte sentenze di tribunale Italiano ne
parlano e lo confermano e la legge sul risarcimento dei danni da vaccino
lo ha recentemente sancito in modo inequivocabile) si può ravvisare un
grave reato quale: "attentato alla vita ed alla salute del soggetto".
Le legislazioni di numerosi paesi, fra cui: Gran
Bretagna, Repubblica Federale Tedesca, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo,
Finlandia, Svezia, Olanda, Israele, Stati Uniti, prevedono già da anni la
libertà di scelta dell’individuo riguardo alle vaccinazioni, SENZA CHE
siano COMPARSE le temute epidemie!
Nella CEE, solamente
Italia, Francia e Belgio solo per la Polio, hanno l’obbligatorietà delle
vaccinazioni. Nel 1993 data di inizio della abolizione delle frontiere
all’interno della comunità, Francia ed Italia DOVRANNO adeguarsi alla
legislazione della Comunità che è già su un binario più
democratico:
Le vaccinazioni dovranno essere
facoltative, dovranno essere riconosciute TUTTE le Medicine Alternative e
la Medicina Biologica o Naturale dovrà essere insegnata nelle scuole,
quale UNICO metodo di prevenzione delle
malattie.
Pensate che solo in Germania Occidentale per
esempio, lo Stato ha ufficialmente riconosciuto fra 10.000 domande di
risarcimento per danni procurati dalle vaccinazioni, 5.000 casi ed ora vi
sono altrettanti processi in atto per l’ottenimento dei risarcimenti;
quasi altrettanti casi per la Germania Orientale sono in fase di
discussione.
art. 33: L’Arte e la
Scienza sono LIBERE e Libero ne è l’insegnamento...
Noi
della scienza detta MEDICINA NATURALE o Biologica, insegniamo l’ARTE della
gestione del FONDAMENTALE DIRITTO della SALUTE, attraverso l’AUTOGESTIONE.
Con la nostra Scienza, siamo in grado di provare TUTTE le falsità e la
malafede dei cosiddetti "medici vaccinatori" ed al limite di aiutarli
nelle loro ricerche della verità in materia di
Salute.
art.34: LA SCUOLA E‘ APERTA A
TUTTI (non solo ai vaccinati). L’istruzione inferiore, impartita per
almeno 8 anni, è OBBLIGATORIA e gratuita... per cui si PRETENDE che i
nostri figli non vaccinati, siano iscritti e possano frequentare le scuole
dell’obbligo.
Infatti giustamente tutti i bambini
malati di aids sono ammessi alla frequenza regolare della scuola, mentre i
bambini SANI ma non vaccinati, sono allontanati dalla scuola
dell’obbligo... ecco come viene applicata la giustizia democratica dallo
stato Italiano; questo è semplicemente vergognoso e discriminatorio, ai
bambini SANI ma non vaccinati, si impedisce di ottenere il pieno sviluppo
della loro personalità !
La dittatura Sanitaria tenta
sempre più a coercizzare i cittadini.
art.
54 : TUTTI i cittadini HANNO IL DOVERE (anche il sindaco) di
essere FEDELI alla Repubblica (cioè alla sovranità del popolo, vedi art. 1
Costituzione)... e di osservare la Costituzione e le Leggi... I cittadini
a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il DOVERE di ADEMPIERLE con
DISCIPLINA ed ONORE...
Disposizioni transitorie
finali:
XVIII ...La Costituzione DOVRA‘ essere
FEDELMENTE OSSERVATA come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica da TUTTI i
cittadini e dagli ORGANI dello STATO
.
Stralci del testo integrale di alcuni
articoli delle Leggi Italiane sui vaccini obbligatori, con relativi
commenti
ANTIPOLIO: Legge 4
FEBBRAIO 1966 n. 51 (G.U. 19 FEBBRAIO 1966 n.
44):
Obbligatorietà della vaccinazione
antipoliomielitica.
1. La vaccinazione contro la
poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e
deve essere eseguita gratuitamente.
Il "primo anno di
età" inizia il giorno della nascita e termina il giorno del compleanno
dell’anno 1.
Come potete osservare la legge è
assolutamente chiara, vaccinazione solo entro il primo anno di età.
Dal secondo anno non è più obbligatoria; NON SI PUO’
VACCINARE al di fuori dell’età prescritta dalla legge; eppure da più di 30
anni assistiamo ad una dittatura Sanitaria che se ne frega altamente della
legge e vaccina a qualsiasi età.
La legge continua
dicendo: 3. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire 100
mila.
Anche qui vi è una chiara e precisa indicazione,
il reato di non vaccinazione (obbligatoria nel solo primo anno di età),
non è perseguibile penalmente, se non con un’ammenda (reato solo
amministrativo).
NON è prevista la coercizione o la
vaccinazione coatta; infatti nel successivo DM del 25 MAGG. 1967 si
aggiunge all’art. 4 al 3° capoverso:
A tal fine è fatto
obbligo agli uffici di igiene di esplicare opera di propaganda e di
convinzione presso il pubblico affinché detti soggetti si presentino alla
vaccinazione.
4. Ai documenti prescritti per la prima
ammissione alla scuola dell’obbligo (scuole elementari) è aggiunto il
certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione
antipoliomielitica.
Commento: il certificato di
vaccinazione è richiesto SOLO alla prima ammissione (scuola elementare e
non media o successive) alla scuola dell’obbligo (i primi 8 anni, 5
elementari + 3 medie).
Inoltre da questo articolo si
evince che, la non presentazione del certificato non impedisce la
frequenza scolastica, il certificato non esclude l’obbligo all’educazione
scolastica, sancito dall’art. 34 della Costituzione Italiana, nelle scuole
Superiori non è obbligatorio presentare il certificato di vaccinazione e
se ve lo chiedono, la richiesta è illegittima.
ANTI
TETANICA: Legge 5 MARZO 1963 n. 292 (G.U. 27 MARZO 1963 n.
83):
Vaccinazione anti tetanica
obbligatoria.
1. per tutti i bambini nel secondo
anno di vita. Il "secondo anno di vita" inizia il giorno del compleanno
dell’anno 1 e termina il giorno del compleanno degli anni
2.
Nel 1° anno e dal 3° anno la vaccinazione non è
obbligatoria.
Come potete osservare anche in questa
legge, si determinano i momenti precisi della vaccinazione obbligatoria,
al di fuori dei quali non vi è possibilità di vaccinare; eppure da più di
30 anni i medici vaccinatori eseguono vaccinazioni al di fuori della legge
senza che nessuno abbia il coraggio di far loro rispettare la legge.
Persino i giudici dei tribunali italiani stendono
sentenze al di fuori della legge.
3 bis Tra i
documenti prescritti per l’ammissione alle scuole primarie (scuole
elementari) e secondarie (scuole medie) sono compresi i certificati di
aver subito la vaccinazione anti tetanica, anti difterica e quando del
caso le inoculazioni di richiamo.
Come potete osservare
nelle scuole liceali e superiori questi documenti non possono essere
richiesti e come per le altre vaccinazioni obbligatorie la mancata
presentazione del certificato non comporta l’esclusione dalla frequenza
alla scuola dell’obbligo, nelle superiori l’obbligo di presentazione del
documento vaccinale non esiste più.
Se fosse stata da
applicare una sanzione così grave, il legislatore l’avrebbe prevista, ma
conoscendo bene l’articolo Costituzionale (34) che sancisce: "la scuola è
aperta a TUTTI" (non solo ai vaccinati) non poteva che richiedere la sola
presentazione del certificato e non l’allontanamento dalla frequenza
scolastica perché non vaccinato. Non si può considerare un bambino sano,
come un’untore; NON esiste nessuno studio scientifico che dimostri che un
bambino NON vaccinato è un rischio per la collettività vaccinata
!
Occorre ricordare che è richiesto solo la
presentazione del certificato di vaccinazione e non di "avvenuta
vaccinazione" per cui potete presentare un certificato anche "negativo".
NON deve spettare al Preside di una scuola, controllare
se la vaccinazione è stata eseguita o meno, (questo spetta alle USL), egli
può solo richiedere il certificato e null’altro.
ANTI DIFTERICA: Legge 6 GIUGNO 1939 n. 891 (G.U.
1 LUGLIO 1939 n. 152)
Obbligatorietà della vaccinazione
anti difterica.
1.E’ obbligatoria la vaccinazione contro
la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.
Il "decimo anno di età" inizia il giorno del compleanno
degli anni 9 e termina il giorno del compleanno degli anni 10
(dieci).
Come potete osservare gli anni nei quali i
bambini possono essere vaccinati sono solamente dal secondo al decimo anno
di età, cioè significa che nel 1° anno di età la vaccinazione NON è
obbligatoria, così come dal compleanno degli anni 10 in
avanti.
Purtroppo da più di 30 anni si vaccina
illegalmente con il vaccino antidifterico i bimbi a 3 mesi e 6 mesi e
nessun giudice di tribunale ha mai mosso un dito per denunciare questa
illegalità.
3. Tra i documenti prescritti per la
prima ammissione alle scuole primarie (scuole elementari) è compreso il
certificato di aver subito la vaccinazione anti difterica.
Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole
primarie (scuole elementari) è compreso il certificato di aver subito la
vaccinazione anti difterica.
Come sopra, il certificato
di questa vaccinazione obbligatoria è richiesto solo per le scuole
elementari, per le medie o le superiori l’obbligo della presentazione del
certificato vaccinale non esiste più, però certe scuole lo richiedono,
basta consegnare il certificato anche se di contenuto
negativo.
ANTI EPATITE B: Legge 27 MAGGIO 1991 n.
165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127): Legge 27 MAGGIO 1991 n.
165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127)
Obbligatorietà della
vaccinazione anti epatite B.
1. capoverso
1: Al fine di prevenire l’insorgere e la diffusione
dell’epatite virale B la vaccinazione contro tale malattia è obbligatoria
per tutti i nuovi nati, nel primo anno di età.
2.
Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge (fino al 27 MAGGIO del 2003) la vaccinazione è
obbligatoria anche per tutti i soggetti, nel corso del dodicesimo anno di
età. Il 1° anno di età, lo ripetiamo, inizia il giorno della nascita e
termina con il giorno del compleanno dell’anno 1.
Il
"dodicesimo" anno inizia il giorno del compleanno degli anni 11 e termina
con il giorno del compleanno degli anni 12.
Anche in
questo caso la vaccinazione è obbligatoria SOLO nei primi anni di età e
(per soli 12 anni successivi alla legge) nel corso del dodicesimo anno;
ciò significa che un bambino di 2 anni o più fino agli undici anni o dal
compimento dei 12 anni in avanti, NON può essere
vaccinato.
2. capoverso 3: La
certificazione della avvenuta vaccinazione è presentata all’atto della
prima iscrizione alla scuola dell’obbligo, (scuola elementare) a partire
dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale
certificazione è altresì presentata dagli studenti della scuola media
inferiore al momento dell’ammissione agli esami di
licenza.
Come se l’esame dipendesse dalla vaccinazione o
meno del soggetto e non dalla conoscenza delle materie di studio, ecco la
dittatura sanitaria.