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DIRITTO A ESSERE INFORMATI SUI TRATTAMENTI MEDICI  (Leggi e Commenti)


Legge del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 art. 33: Chiunque, può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il Sindaco DECIDE ENTRO 10 GIORNI.
I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato (Cioè entro 10 giorni). 

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

art. 1: L’Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro.
La Sovranità appartiene al POPOLO (anch’io appartengo al popolo, dunque il popolo è il Re), che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La parola Repubblica deriva dal Latino "Res publica" che significa "cosa pubblica", ma l’etimo della parola latina "Res" è la radice medio orientale "Ras" o "Res" le quali significano: il Capo, il Re, il Ras.
art. 2 : La Repubblica RICONOSCE e GARANTISCE i DIRITTI INVIOLABILI dell’Uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
art. 3 : TUTTI i Cittadini (anche i non vaccinati) sono UGUALI davanti alla Legge
E’ compito della Repubblica (e Lei ne è il rappresentante, sig. Sindaco) RIMUOVERE gli OSTACOLI di ordine economico e SOCIALE che, LIMITANDO di FATTO la LIBERTA’ e l’UGUAGLIANZA dei Cittadini, impediscono il PIENO SVILUPPO della Persona UMANA e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
art. 4 : La repubblica riconosce a TUTTI i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il DOVERE di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività od una FUNZIONE che concorra al progresso materiale o spirituale della Società.
art. 13: La LIBERTA’ PERSONALE è INVIOLABILE... NON è ammessa forma alcuna di... qualsiasi altra restrizione della LIBERTA’ PERSONALE...
art. 19: TUTTI hanno il DIRITTO di PROFESSARE (praticare) LIBERAMENTE la propria fede religiosa in QUALSIASI FORMA, individuale...
La Medicina Biologica o Naturale insegna l’autogestione della Salute Fisico/Spirituale. Essa si basa sul principio che la Salute deve essere gestita per diritto in quanto bene individuale, dalla persona stessa.
La salute può essere solamente auto gestita, ponendosi in armonia con TUTTE le sacre Leggi della Natura, le quali richiedono il raggiungimento dei massimi e veri equilibri nel nostro corpo e nell’ambiente, l’Universo. Siamo per la massima ecologia possibile ed il non inquinamento corporeo ed ambientale.
Per il mantenimento della Salute, essa insegna a badare con massima cura all’alimentazione, al vestire, al pensare ed all’essere sempre più e meglio informati su Se Stessi e sull’ambiente che ci circonda, aiutando per quanto è concesso, anche le autorità a far rispettare i diritti dei Cittadini, secondo i Principi Costituzionali.
art. 21: TUTTI hanno DIRITTO di Manifestare LIBERAMENTE il PROPRIO PENSIERO con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione...
art. 28: TUTTI possono agire in giudizio per la tutela dei propri DIRITTI ed INTERESSI LEGITTIMI... (la Salute è il primo BENE dell’ESSERE)
art. 29: I Funzionari (anche il Sindaco) ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, secondo le Leggi Penali, Civili, Amministrative, degli ATTI compiuti in VIOLAZIONE di DIRITTI. In tale caso la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli Enti pubblici.
art. 30: E’ DOVERE e DIRITTO dei genitori, mantenere, ISTRUIRE ed educare i figli...
Come genitori abbiamo il piacere, il DOVERE, il DIRITTO di "istruire", per mezzo della scuola obbligatoria che lo stato ha istituito ed anche il "dovere diritto" di garantire la Salute e l’istruzione dei ns. figli.
Tutti i prodotti farmaceutici, anche i vaccini, hanno controindicazioni per stessa ammissione dei produttori.
In ogni prodotto farmaceutico, salvo i vaccini ed i sieri che non si sa perché solo essi non li hanno, si deve trovare un foglio, obbligatorio per legge (Legge 833/78 - titolo I, capo II, n. 6), che indica la Posologia (modalità d’uso) ed in questo stesso foglio devono essere indicati i pericoli (che si conoscono e non tutti quanti), derivanti dall’assunzione di tale prodotto; queste indicazioni si chiamano: controindicazioni.
Per quale motivo i vaccini ed i sieri non hanno il foglietto accompagnatorio che deve essere consegnato al vaccinando in modo che esso sia informato sul prodotto da inoculargli ?
Tutti, compreso il Ministero della Sanità sono fuorilegge su questo fatto.
Quale "Garanzia" o "Tutela" lo stato ci dà se permette tali nefandezze ! non informandoci sui reali pericoli delle vaccinazioni.
Inoltre TUTTE le controindicazioni VENGONO SOMATIZZATE nel tempo, da coloro che usano farmaci e vaccini. Cosa ancor più grave, sono anche state "inventate" le malattie IATROGENE, (malattie da farmaco indotte dai medici).
art. 31: La Repubblica... PROTEGGE la maternità l’INFANZIA (perciò anche i miei figli).
art. 32: La repubblica TUTELA la Salute come FONDAMENTALE DIRITTO dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. NESSUNO PUO‘ ESSERE OBBLIGATO ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di Legge (ecco l’errore).

La Legge NON PUO‘ in NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI dal RISPETTO della Persona UMANA. (ecco la riparazione all’errore precedente).
In questo articolo Costituzionale, si rilevano importanti affermazioni e considerazioni:
1) E’ affermato autorevolmente il DIRITTO ed il DOVERE a NON AMMALARSI, ma anche il diritto inverso: quello ipotetico di potersi ammalare; esempio: per colui che non desidera utilizzare le vaccinazioni quali tecniche profilattiche (spacciate per tecniche preventive) DEVE essergli garantito che ipoteticamente possa ammalarsi della malattia per la quale lo si vorrebbe "proteggere" con la vaccinazione, ammesso che egli soggetto sano, si ammali SICURAMENTE di quella malattia; oltre a questo vi è il diritto ad essere garantito sulla Sua libertà di scelta preventiva, profilattica, terapeutica, perché se così non fosse egli verrebbe a cadere sotto la Dittatura Sanitaria del potere medico statale.
Inoltre vi è di fatto anche per il cittadino che non si oppone alle vaccinazioni obbligatorie, la libertà di ammalarsi, infatti ogni malato ha la libertà di essere malato e di curarsi o meno oppure quella di richiedere la vaccinazione, in questo caso lo Stato è obbligato dalla legge a fornirgliela.
2) La SALUTE è il FONDAMENTALE DIRITTO dell’INDIVIDUO, di conseguenza lo Stato si è impegnato a garantire e difendere, cioè tutelare, il FONDAMENTALE DIRITTO dell’INDIVIDUO: la sua SALUTE !
Non si può con sotto leggi, sempre dello stesso stato, modificare questo diritto fondamentale.
Purtroppo questo avviene quando si formula questo preciso discorso: per "salvare" la collettività intesa come "maggioranza" e non come totalità degli esseri che la compongono, si deve accettare la morte o la invalidità permanente più o meno grave, di una parte della collettività, una "minoranza", perché questo è lo scotto che si deve pagare per ottenere una "protezione".
Questo è il discorso reale che ogni medico effettua quando parla di vaccinazioni, ben sapendo e conoscendo ma non mettendo al corrente il vaccinando delle gravi controindicazioni che farmaci e vaccini contengono.
Lo stato, nella persona dei vari ministri e tecnici che lo rappresentano, dicono le stesse identiche frasi.
Ma allora essendo questa la realtà, l’ articolo della costituzione (art. 32) deve essere modificato o tolto dalla stessa, in quanto in contrasto con la pratica dello stato che per favorire una "maggioranza", pur sapendo ed essendo cosciente di ledere gravemente il fondamentale DIRITTO la salute del singolo, non esita a promulgare leggi sanitarie che danneggiano una "minoranza" che è per di più indifesa perché i medici, coloro che hanno la "patente per sanare" e dovrebbero essere gli esecutori della "tutela della salute" invece sono conniventi con lo stato nel non informare il cittadino.
Questa prassi non è certamente onorevole per un paese che si perita di essere "Democratico"; questa è la prassi di un paese TOTALITARIO, nel quale si CALPESTANO i diritti fondamentali del singolo cittadino, il Diritto alla Sua Salute applicando la Dittatura Sanitaria a favore di una ipotetica ragion di stato e di casta, quella farmaceutica e medica.
Dovremmo DENUNCIARE all’autorità giudiziaria ministri, politici, medici, perché questi non ci "TUTELANO" da OGNI forma di inquinamento di: aria, acqua, terra, esseri umani, animali, vegetali.
Il DIRITTO alla DIFESA da questa prassi incostituzionale dello Stato stesso e dei suoi vassalli, si pone anche come diritto SOGGETTIVO e presenta 2 correlazioni: da un lato con quanti attentano alla salute di individui e di gruppi per qualsiasi motivo, dall’altro con lo Stato in tutte le sue espressioni, che tale diritto DEVE tutelare secondo l’articolo costituzionale; analogamente a quanto si verifica per altri diritti primari del cittadino, come la tutela dell’integrità personale e dei suoi beni od il diritto alla giustizia, nell’ambito delle leggi della comunità.
Persino nell’Assemblea Mondiale della Sanità nel 1970 si è affermato il principio: che si deve ottenere il PIU‘ ALTO LIVELLO possibile di Salute alle popolazioni, individualmente e collettivamente.
Si richiede comunque da parte dello Stato la DEFINIZIONE di che cosa è la SALUTE, in quanto egli non può tutelare ciò che non definisce e perciò non conosce.
In Medicina Biologica o Naturale definiamo la SALUTE: il mantenimento del massimo ORDINE, con il migliore potere Organizzativo, per ottenere un sempre più PERFETTO CONTROLLO o GOVERNO su Se stessi e così tendere ad ottenere il massimo BENESSERE, GODIMENTO, PIACERE alla Vita e così tendere verso l’Infinita Perfezione, l’Infinito Ordine, l’Infinita Comunicazione ecc., per poter mantenere la VITA all’Infinito.
La Malattia è al contrario la tendenza verso il disordine, al NON controllo su di Sé ed è una o più NON CONSAPEVOLEZZE SULLA VITA, essa è figlia dell’Ignoranza, la NON Conoscenza, la quale non permette, di vivere in armonia con i principi della Salute, cioè significa che la malattia è un modo di essere dell’individuo.
La tutela della salute della collettività la si raggiunge SOLAMENTE, tutelando il FONDAMENTALE DIRITTO del SINGOLO INDIVIDUO, la SUA SALUTE.
L’insieme dei SINGOLI forma la Collettività. Infatti è solo la coincidenza degli interessi dei singoli che formano l’interesse della collettività; per cui vi è SEMPRE coincidenza anche fra salute del singolo e quella della collettività.

Il perno della Riforma Sanitaria in Italia è proprio il "Diritto alla Salute" e quindi il soggetto che ne è portatore: il CITTADINO.
E’ a lui che fanno o dovrebbero fare capo le strutture; è su di lui che sono foggiati o perlomeno dovrebbero esserlo, gli organismi destinati a realizzare il suo diritto; e poiché tale diritto comprende globalmente la "promozione", la "difesa", cioè anche la prevenzione, la cura del danno, ecco sancito il pieno diritto all’autogestione della salute da parte del cittadino. Tuttavia il diritto alla salute, non può essere inteso come un diritto passivo, bensì come una libertà che va conquistata ed esercitata continuamente dal cittadino che ne è il titolare; e perché ciò possa realizzarsi, occorre anzitutto che il cittadino conosca i termini del problema, cioè sia informato su che cosa è la Salute e cos’è la malattia; su come mantenere la Salute o come ripristinarla solamente con tecniche Naturali che NON attentino alla sua Salute futura, cioè che NON presentino delle controindicazioni né pericolosità e che possibilmente non costino in termini di denaro ne a lui ne allo stato.
In secondo luogo è necessario che egli possa esercitare effettivamente tale diritto di scelta, attraverso la sua partecipazione ai centri decisionali, nei quali si operano scelte che travalicano le possibilità individuali di ciascuno.
INFORMAZIONE e PARTECIPAZIONE, sono gli strumenti che consentono l’esercizio attivo del diritto alla Salute e che la legge DEVE assicurare a TUTTI i cittadini.
Dobbiamo passare dalla concezione del "malato oggetto di cure" a quella del CITTADINO-SOGGETTO che esercita attivamente il suo diritto alla salute, sotto la PROTEZIONE della Legge.
Questo diritto come ogni altra libertà, per essere conquistato ed esercitato, richiede un IMPEGNO Personale RESPONSABILE, che non tutti i membri della comunità sono disposti a dare, se non sarà fatto comprendere loro che solo da tale impegno può derivare la loro Salute e che una volta perduta, le pillole ed il bisturi NON consentono più di riconquistare.
3) NESSUNO PUO‘ essere OBBLIGATO ad un qualsiasi trattamento sanitario (Costituzione), perciò anche le vaccinazioni obbligatorie essendo Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), quando questo trattamento viola il DIRITTO FONDAMENTALE dell’INDIVIDUO, la SUA SALUTE, se imposta con la forza.
Tutti i farmaci e sopra tutto le vaccinazioni hanno controindicazioni, cioè presentano delle PERICOLOSITA’, più che documentate anche in sentenze di Tribunali di recenti processi nei quali sono stati assolti dei genitori che non avevano vaccinati i loro figli, "perché il fatto non costituisce reato"; ecco perché affermiamo che le leggi dello stato che obbligano a questo provvedimento sanitario obbligatorio con la coercizione VIOLANO IL DIRITTO FONDAMENTALE dell’INDIVIDUO, la sua SALUTE.
Come dice l’art. Costituzionale:
"In NESSUN CASO la legge può violare i LIMITI IMPOSTI dal RISPETTO della PERSONA UMANA".
Questi limiti li pone l’INDIVIDUO STESSO, ovviamente non prevaricando i limiti dell’altro, per GARANTIRSI LA SALUTE e la PROPRIA SOPRAVVIVENZA!
Le vaccinazioni OBBLIGATORIE come tutti gli altri provvedimenti sanitari obbligatori (TSO) EFFETTUATI SENZA il CONSENSO e la PARTECIPAZIONE del SINGOLO CITTADINO, sono una VIOLAZIONE del RISPETTO della PERSONA UMANA, dei DIRITTI alla sua SALUTE e sono una COERCIZIONE dei PRINCIPI FONDAMENTALI della sua COSCIENZA e per TUTTI coloro che sono AUTOSUFFICIENTI nella gestione della loro Salute.
Infatti e giustamente l’art. 33 della 833, prevede che, all’individuo od all’esercente la patria potestà sul minore, che dovrebbe sottostare ad un provvedimento sanitario obbligatorio, DEVE essere richiesto il consenso e la partecipazione; da queste affermazioni si evince con chiarezza, che senza consenso e partecipazione, NON vi può essere coercizione o vaccinazione coatta in quanto oltre a tutto NON sono previste pene per colui che si rifiuta di sottostare al provvedimento sanitario obbligatorio.
Migliaia di famiglie, in Italia si umiliano a cercare certificati di vaccinazioni fasulli, presso medici compiacenti, pur di non sottostare ad una INIQUA IMPOSIZIONE che lo Stato, che dovrebbe essere al nostro SERVIZIO cioè nostro TUTELANTE, ha imposto INCOSTITUZIONALMENTE per seguire interessi di parte, NON certo quelli del POPOLO SOVRANO!
In Italia la "CARTA dei DIRITTI del CITTADINO" è stata sancita da una Legge (Legge Reg. Lombardia. 48/88; questa Carta dei diritti riguarda tutti gli utenti del servizio sanitario nazionale ed essa prevede che ogni cittadino ha DIRITTO a:
Essere trattato come utente pagante per un servizio dovuto.
Essere ricoverato in strutture sanitarie che permettono una degenza adeguata e consona alle esigenze.
Non essere ricoverato in ospedale quando ciò non sia realmente necessario.
Essere assistito da personale qualificato.
Ricevere da parte del personale medico ed infermieristico una assistenza tempestiva.
Essere assistito da personale sanitario perfettamente identificabile.
Essere ascoltato dal medico, quando è malato.
Vedere riconosciuta la propria soggettività culturale e fisica, conservare il proprio nome e cognome.
Essere ricoverato in strutture sanitarie che permettano la conservazione della propria privacy.
Essere informato insieme ai suoi parenti, sulla diagnosi.
Essere tutelato nei confronti di violenze e maltrattamenti e da ogni abuso commesso nei suoi confronti.
Non essere oggetto di nessuna sperimentazione per nessun motivo (farmaci o vaccini).
Le donne hanno diritto a vivere la gravidanza ed il parto come momenti fisiologici e non patologici.
I bambini in età scolare hanno diritto a non interrompere la continuità didattica, (anche se non hanno il certificato di vaccinazione).
Tutti i cittadini hanno il diritto di disporre all’interno di ogni struttura sanitaria di organi di partecipazione e di essere presenti tramite i propri rappresentanti.
Per attuare meglio questi principi della "Tutela", in Italia è stata varata la legge sulla Riforma Sanitaria (Servizio sanitario nazionale L. 23 - 12 - 78 n. 833); all’articolo n.33 si legge:
Norme per gli accertamenti sanitari volontari ed obbligatori - (ricordiamo che le vaccinazioni in Italia, sono trattamenti sanitari obbligatori e lo sono in primo luogo per lo stato stesso, cioè se un cittadino si reca presso la struttura sanitaria per richiedere la vaccinazione lo stato è OBBLIGATO, non può esimersi dall’eseguire il trattamento, mentre l’obbligo non è reversibile con coercizione in quanto la legge prevede la possibilità di richiederne l’esonero (art. 33, legge 833/78) e non prevede le pene coercitive da comminare al soggetto che si rifiuta e chiede l’esonero; la "trasgressione" infatti è colpita con sanzione amministrativa, (cioè con una multa pecuniaria) anche se riteniamo che questa sanzione sia illegittima.
I trattamenti sanitari obbligatori NON devono essere: Coattivi - Discriminatori - Rischiosi - Sperimentali e non ci devono essere altre alternative; inoltre tutti abbiamo la libertà di ammalarci di conseguenza tutti dobbiamo avere la libertà di vaccinarsi.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello stato
(cioè anche per le vaccinazioni rese obbligatorie da leggi dello stato) POSSONO (non devono) essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’art. 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Fate attenzione come la legge precisa che questi trattamenti sanitari obbligatori, anche le vaccinazioni, DEVONO rispettare l’art. 32 della costituzione ed i limiti disposti dai diritti civili e dalla dignità della persona; questi limiti li pone l’individuo stesso, sopra tutto in ragione della salute quale suo BENE FONDAMENTALE.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimenti del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta MOTIVATA di un medico.
Commento: è il sindaco che deve con una ordinanza da lui firmata, disporre il trattamento sanitario obbligatorio anche per le vaccinazioni, su proposta MOTIVATA di un medico ed essendoci un reale pericolo per il singolo o se vi è pericolo per la comunità essendo in essere in quella zona una forte epidemia della malattia per cui si vuole vaccinare, non essendoci nella realtà odierna questi casi, l’obbligo diviene un imposizione da DITTATURA SANITARIA; quale motivazione vi è nel voler obbligare alla vaccinazione per esempio antiPolio quando si sa che la Polio era scomparsa già prima dell’obbligatorietà della vaccinazione che è del Febbraio 1966; la motivazione non esiste, essa è di ordine solo economico per gli industriali della farmaceutica e non di ordine sanitario per il cittadino e questo vale anche per la difterite ed il tetano; ricordiamo che quest’ultima, NON è una malattia infettiva che si trasmette da uomo a uomo !
La legge continua dicendo:
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e ove necessario la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi, devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il CONSENSO e la PARTECIPAZIONE da parte di chi vi è obbligato.
L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici fra servizi e comunità
. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno, esempio un legale.
Commento: è ovvio che se non vi è consenso e partecipazione da parte della persona o di chi ne fa le veci, il provvedimento NON può essere imposto con la forza, tant’è che non sono previste le pene e le sanzioni coercitive per chi si oppone al provvedimento; una coercizione da parte dell’autorità sanitaria alla vaccinazione, è una trasgressione grave da denuncia penale; non ci risulta che le USL ed i medici vaccinatori siano così democratici e si adoperino per "condurre iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato" ovviamente informandoli su tutti i pericoli che le vaccinazioni presentano sui quali essi sono normalmente informati, oppure che essi si prodighino nel "ridurre" il ricorso a tali provvedimenti (le vaccinazioni) ...sviluppando iniziative di prevenzione e non di profilassi (come lo sono le vaccinazioni) e come prevede la legge, anzi essi fanno delle pressioni terroristiche dicendo il più delle volte: "se non ti vaccini prenderai la polio, l’epatite, la difterite, il tetano" e così il cittadino si spaventa ed in genere soggiace alla tecnica vaccinatoria non perché convinto, ma perché terrorizzato; come vedete essi si comportano esattamente al contrario di ciò che dice la legge; inoltre essi si adoperano a promuovere (al posto di ridurre) con l’appoggio del ministero della sanità legato alle multinazionali della chimico/farmacopea per aumentare il quantitativo delle vaccinazioni obbligatorie (vedi la nuova vaccinazione obbligatoria anti epatite B varata nel 1992). Continua la Legge:
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco DECIDE entro 10 giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Ricordo anche che esiste l’art. 328 C.P. e 241 C.C. che la obbliga ad assumersi la responsabilità nel dover rispondere entro 30 giorni, altrimenti può essere denunciato per omissione in atti di ufficio (commento: occorre assolutamente utilizzare questa possibilità che la legge ci da ed inoltrare le richieste di esonero alle vaccinazioni per motivi di coscienza, al sindaco ove si risiede, che DEVE decidere e di conseguenza informare il richiedente entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda di esonero). Se invece risponde alla richiesta di esonero, la battaglia è vinta, ma se risponde con la negazione dell’esonero e cioè vi obbliga alla vaccinazione del figlio, occorre assolutamente denunciarlo per la trasgressione dell’art.323 che dice: "Abuso di ufficio in casi non previsti specificatamente dalla legge, e di quello del C.P. n. 452 "Delitti colposi contro la salute pubblica" e n. 443-444, 586 "Morte o lesione come conseguenza di altro delitto".
Il pubblico ufficiale (367) che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non previsto come reato da una particolare disposizione di legge (605/2 n. 2-609) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da centomila lire a due milioni (31) 2637 C.C. (1) (2)".
Ecco come potete agire nei confronti del sindaco o del giudice del Tribunale dei Minori che vi obbliga alla vaccinazione coatta; la strada meno aggressiva ma comunque difensiva è quella di attendere la sentenza e ricorrere in Appello od al TAR.
Dato che l’art. 33 della 833 obbliga coloro che intendono far sottostare un soggetto ad un provvedimento sanitario obbligatorio ad ottenere da lui "consenso e partecipazione", è chiaro che alla negazione da parte del soggetto o di chi esercita la patria potestà sul minore, del consenso e della partecipazione NON vi può essere coercizione, da parte di colui (pubblico ufficiale) che obbliga a tale provvedimento, egli di fatto commette reato punibile penalmente; infatti vi è un evidente danno Psichico, con la coercizione; siccome è noto che le vaccinazioni sono pericolose (molte sentenze di tribunale Italiano ne parlano e lo confermano e la legge sul risarcimento dei danni da vaccino lo ha recentemente sancito in modo inequivocabile) si può ravvisare un grave reato quale: "attentato alla vita ed alla salute del soggetto".
Le legislazioni di numerosi paesi, fra cui: Gran Bretagna, Repubblica Federale Tedesca, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Finlandia, Svezia, Olanda, Israele, Stati Uniti, prevedono già da anni la libertà di scelta dell’individuo riguardo alle vaccinazioni, SENZA CHE siano COMPARSE le temute epidemie!
Nella CEE, solamente Italia, Francia e Belgio solo per la Polio, hanno l’obbligatorietà delle vaccinazioni. Nel 1993 data di inizio della abolizione delle frontiere all’interno della comunità, Francia ed Italia DOVRANNO adeguarsi alla legislazione della Comunità che è già su un binario più democratico:
Le vaccinazioni dovranno essere facoltative, dovranno essere riconosciute TUTTE le Medicine Alternative e la Medicina Biologica o Naturale dovrà essere insegnata nelle scuole, quale UNICO metodo di prevenzione delle malattie.
Pensate che solo in Germania Occidentale per esempio, lo Stato ha ufficialmente riconosciuto fra 10.000 domande di risarcimento per danni procurati dalle vaccinazioni, 5.000 casi ed ora vi sono altrettanti processi in atto per l’ottenimento dei risarcimenti; quasi altrettanti casi per la Germania Orientale sono in fase di discussione.
art. 33: L’Arte e la Scienza sono LIBERE e Libero ne è l’insegnamento...
Noi della scienza detta MEDICINA NATURALE o Biologica, insegniamo l’ARTE della gestione del FONDAMENTALE DIRITTO della SALUTE, attraverso l’AUTOGESTIONE. Con la nostra Scienza, siamo in grado di provare TUTTE le falsità e la malafede dei cosiddetti "medici vaccinatori" ed al limite di aiutarli nelle loro ricerche della verità in materia di Salute.
art.34: LA SCUOLA E‘ APERTA A TUTTI (non solo ai vaccinati). L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è OBBLIGATORIA e gratuita... per cui si PRETENDE che i nostri figli non vaccinati, siano iscritti e possano frequentare le scuole dell’obbligo.
Infatti giustamente tutti i bambini malati di aids sono ammessi alla frequenza regolare della scuola, mentre i bambini SANI ma non vaccinati, sono allontanati dalla scuola dell’obbligo... ecco come viene applicata la giustizia democratica dallo stato Italiano; questo è semplicemente vergognoso e discriminatorio, ai bambini SANI ma non vaccinati, si impedisce di ottenere il pieno sviluppo della loro personalità !
La dittatura Sanitaria tenta sempre più a coercizzare i cittadini.

art. 54 : TUTTI i cittadini HANNO IL DOVERE (anche il sindaco) di essere FEDELI alla Repubblica (cioè alla sovranità del popolo, vedi art. 1 Costituzione)... e di osservare la Costituzione e le Leggi... I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il DOVERE di ADEMPIERLE con DISCIPLINA ed ONORE...
Disposizioni transitorie finali:
XVIII ...La Costituzione DOVRA‘ essere FEDELMENTE OSSERVATA come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica da TUTTI i cittadini e dagli ORGANI dello STATO .

Stralci del testo integrale di alcuni articoli delle Leggi Italiane sui vaccini obbligatori, con relativi commenti
ANTIPOLIO: Legge 4 FEBBRAIO 1966 n. 51 (G.U. 19 FEBBRAIO 1966 n. 44):
Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.
1. La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente.
Il "primo anno di età" inizia il giorno della nascita e termina il giorno del compleanno dell’anno 1.
Come potete osservare la legge è assolutamente chiara, vaccinazione solo entro il primo anno di età.
Dal secondo anno non è più obbligatoria; NON SI PUO’ VACCINARE al di fuori dell’età prescritta dalla legge; eppure da più di 30 anni assistiamo ad una dittatura Sanitaria che se ne frega altamente della legge e vaccina a qualsiasi età.
La legge continua dicendo: 3. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire 100 mila.
Anche qui vi è una chiara e precisa indicazione, il reato di non vaccinazione (obbligatoria nel solo primo anno di età), non è perseguibile penalmente, se non con un’ammenda (reato solo amministrativo).
NON è prevista la coercizione o la vaccinazione coatta; infatti nel successivo DM del 25 MAGG. 1967 si aggiunge all’art. 4 al 3° capoverso:
A tal fine è fatto obbligo agli uffici di igiene di esplicare opera di propaganda e di convinzione presso il pubblico affinché detti soggetti si presentino alla vaccinazione.
4. Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola dell’obbligo (scuole elementari) è aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.
Commento: il certificato di vaccinazione è richiesto SOLO alla prima ammissione (scuola elementare e non media o successive) alla scuola dell’obbligo (i primi 8 anni, 5 elementari + 3 medie).
Inoltre da questo articolo si evince che, la non presentazione del certificato non impedisce la frequenza scolastica, il certificato non esclude l’obbligo all’educazione scolastica, sancito dall’art. 34 della Costituzione Italiana, nelle scuole Superiori non è obbligatorio presentare il certificato di vaccinazione e se ve lo chiedono, la richiesta è illegittima.
ANTI TETANICA: Legge 5 MARZO 1963 n. 292 (G.U. 27 MARZO 1963 n. 83):
Vaccinazione anti tetanica obbligatoria.
1. per tutti i bambini nel secondo anno di vita. Il "secondo anno di vita" inizia il giorno del compleanno dell’anno 1 e termina il giorno del compleanno degli anni 2.
Nel 1° anno e dal 3° anno la vaccinazione non è obbligatoria.
Come potete osservare anche in questa legge, si determinano i momenti precisi della vaccinazione obbligatoria, al di fuori dei quali non vi è possibilità di vaccinare; eppure da più di 30 anni i medici vaccinatori eseguono vaccinazioni al di fuori della legge senza che nessuno abbia il coraggio di far loro rispettare la legge.
Persino i giudici dei tribunali italiani stendono sentenze al di fuori della legge.
3 bis Tra i documenti prescritti per l’ammissione alle scuole primarie (scuole elementari) e secondarie (scuole medie) sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione anti tetanica, anti difterica e quando del caso le inoculazioni di richiamo.
Come potete osservare nelle scuole liceali e superiori questi documenti non possono essere richiesti e come per le altre vaccinazioni obbligatorie la mancata presentazione del certificato non comporta l’esclusione dalla frequenza alla scuola dell’obbligo, nelle superiori l’obbligo di presentazione del documento vaccinale non esiste più.
Se fosse stata da applicare una sanzione così grave, il legislatore l’avrebbe prevista, ma conoscendo bene l’articolo Costituzionale (34) che sancisce: "la scuola è aperta a TUTTI" (non solo ai vaccinati) non poteva che richiedere la sola presentazione del certificato e non l’allontanamento dalla frequenza scolastica perché non vaccinato. Non si può considerare un bambino sano, come un’untore; NON esiste nessuno studio scientifico che dimostri che un bambino NON vaccinato è un rischio per la collettività vaccinata !
Occorre ricordare che è richiesto solo la presentazione del certificato di vaccinazione e non di "avvenuta vaccinazione" per cui potete presentare un certificato anche "negativo".
NON deve spettare al Preside di una scuola, controllare se la vaccinazione è stata eseguita o meno, (questo spetta alle USL), egli può solo richiedere il certificato e null’altro.
ANTI DIFTERICA: Legge 6 GIUGNO 1939 n. 891 (G.U. 1 LUGLIO 1939 n. 152)
Obbligatorietà della vaccinazione anti difterica.
1.E’ obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.
Il "decimo anno di età" inizia il giorno del compleanno degli anni 9 e termina il giorno del compleanno degli anni 10 (dieci).
Come potete osservare gli anni nei quali i bambini possono essere vaccinati sono solamente dal secondo al decimo anno di età, cioè significa che nel 1° anno di età la vaccinazione NON è obbligatoria, così come dal compleanno degli anni 10 in avanti.
Purtroppo da più di 30 anni si vaccina illegalmente con il vaccino antidifterico i bimbi a 3 mesi e 6 mesi e nessun giudice di tribunale ha mai mosso un dito per denunciare questa illegalità.
3. Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie (scuole elementari) è compreso il certificato di aver subito la vaccinazione anti difterica. Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie (scuole elementari) è compreso il certificato di aver subito la vaccinazione anti difterica.
Come sopra, il certificato di questa vaccinazione obbligatoria è richiesto solo per le scuole elementari, per le medie o le superiori l’obbligo della presentazione del certificato vaccinale non esiste più, però certe scuole lo richiedono, basta consegnare il certificato anche se di contenuto negativo.
ANTI EPATITE B: Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127): Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127)
Obbligatorietà della vaccinazione anti epatite B.
1. capoverso 1: Al fine di prevenire l’insorgere e la diffusione dell’epatite virale B la vaccinazione contro tale malattia è obbligatoria per tutti i nuovi nati, nel primo anno di età.
2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge (fino al 27 MAGGIO del 2003) la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti, nel corso del dodicesimo anno di età. Il 1° anno di età, lo ripetiamo, inizia il giorno della nascita e termina con il giorno del compleanno dell’anno 1.
Il "dodicesimo" anno inizia il giorno del compleanno degli anni 11 e termina con il giorno del compleanno degli anni 12.
Anche in questo caso la vaccinazione è obbligatoria SOLO nei primi anni di età e (per soli 12 anni successivi alla legge) nel corso del dodicesimo anno; ciò significa che un bambino di 2 anni o più fino agli undici anni o dal compimento dei 12 anni in avanti, NON può essere vaccinato.
2. capoverso 3: La certificazione della avvenuta vaccinazione è presentata all’atto della prima iscrizione alla scuola dell’obbligo, (scuola elementare) a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale certificazione è altresì presentata dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell’ammissione agli esami di licenza.
Come se l’esame dipendesse dalla vaccinazione o meno del soggetto e non dalla conoscenza delle materie di studio, ecco la dittatura sanitaria.

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